Sentenza giudiziaria:
- Il primo motivo del mio ricorso denuncia violazione degli artt. 652 e 75 c.p.p. e 1671 c.c.. La tesi è la seguente. L’art. 652 c.p.p. prevede una certa influenza del giudicato penale nel processo civile, solo quando però l’azione civile sia iniziata dopo il processo penale oppure quando il danneggiato si sia costituito parte civile.
Nella fattispecie invece lo S. ha iniziato l’azione civile prima che venisse esercitata quella penale, e non l’ha trasferita nel processo penale, cui è rimasto estraneo. Con la conseguenza che non può predicarsi influenza di giudicato dell’accertamento penale nel giudizio civile, che già era in corso e pertanto la Corte di Cassazione ha accolto il mio ricorso dando ragione all'imprenditore che aveva operato il recesso dal contratto di appalto chidendo il risarcimento dei danni.