Avvocato Giandomenico De'Francesco a Roma

Giandomenico De'Francesco

Avvocato, esperto in materia del lavoro, tributaria, societaria

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IL LAVORO A CHIAMATA

Scritto da: Giandomenico De'Francesco - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:


Tutto quello che bisogna sapere prima di ricorrere al lavoro intermittente e non correre rischi inutili

 

Il contratto di lavoro “a chiamata” o contratto di lavoro intermittente è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che prevede prestazioni lavorative discontinue (o intermittenti), ma limitate ai casi previsti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva.

La peculiarità di questa tipologia di rapporto di lavoro è data dal fatto che le obbligazioni delle parti insorgono in caso di chiamata. La legge prevede che al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto sia compatibile, la normativa del lavoro subordinato, con una evidente eccezione rappresentata dall’inapplicabilità delle norme che limitano la reiterazione dei contratti a tempo determinato, prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

Nell’ambito del contratto a chiamata, la legge prevede la possibilità di concordare una clausola di disponibilità del lavoratore, a fronte della quale viene riconosciuta allo stesso una specifi ca indennità, a prescindere dalla effettiva prestazione lavorativa. Se viene prevista l’indennità di disponibilità, questa è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.C.N.L. (retribuzione composta da: paga base tabellare, contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive). In caso di impossibilità a rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e giustifi carne il motivo (malattia o altro evento, e durata dell’impedimento). Per tale periodo di indisponibilità l’indennità sopra indicata non matura. Il rifi uto ingiustifi cato può comportare la risoluzione del contratto di lavoro e la restituzione dell’indennità di disponibilità già percepita, o anche il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro.

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  • durata e ipotesi che consentono la stipula del contratto;
  • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e, se prevista, indennità di disponibilità;
  • indicazione di forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione, nonché modalità di rilevazione della stessa;
  • tempi e modalità di corresponsione della retribuzione e dell’indennità;
  • eventuali misure di sicurezza specifi che necessarie in relazione alla tipologia di attività dedotta in contratto.

Il contratto a chiamata è ammesso per prestazioni di carattere discontinuo e intermittente individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, oppure, in assenza, per i casi individuati dal D.M. 23 ottobre 2004 (custodi, fattorini, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere e così via). È previsto inoltre, in via sperimentale, per l’impiego di lavoratori disoccupati di età inferiore a 25 anni o di lavoratori licenziati di età superiore a 45 anni, iscritti nelle liste di mobilità o iscritti come disoccupati ai centri provinciali dell’impiego, oppure pensionati. Ipotesi di ricorso al contratto a chiamata sono rappresentate da prestazioni lavorative da rendersi durante il fi ne settimana, i periodi di ferie estive o nelle vacanze natalizie o pasquali.

Il contratto a chiamata è vietato nei seguenti casi: sostituzione di lavoratori in sciopero, unità produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi, unità produttive con sospensione dei rapporti o riduzione del’orario con diritto a trattamento di integrazione salariale, imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Il lavoratore deve essere registrato nel Libro Unico del Lavoro al momento della chiamata, ma non deve essere effettuata alcuna registrazione se non viene corrisposta la retribuzione o l’indennità di disponibilità.

I vantaggi per il datore di lavoro sono rinvenibili evidentemente nell’utilizzo del lavoratore solo se necessario, nel rispetto di una condotta che evita sanzioni. Per il lavoratore, invece, si ha la possibilità di avere più datori di lavoro, evitando collaborazioni fi ttizie o il ricorso al lavoro nero.


Avv. Giandomenico De'Francesco - Avvocato, esperto in materia del lavoro, tributaria, societaria

Sono Giandomenico de'Francesco avvocato iscritto presso il Foro di Roma, socio e titolare dello studio de'FRANCESCO & PARTNERS nonchè socio ed amministratore della società GERCAP CONSULTING Srls. Sono iscritto nelle liste per patrocinare dinanzi le Magistrature Superiori e sono esperto in materia del lavoro (anche penale del lavoro), tributaria e societaria ma lo studio è composto di esperti anche in materia penale e commerciale. Lo studio e la società che rappresento, nonchè io personalmente, sono un punto di riferimento per le imprese che operano nei paesi ex CIS in particolar modo in Bielorussia ed in Russia.




Giandomenico De'Francesco

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Referenze

Pubblicazione legale

LA PROCEDURA DI "ESDEBITAZIONE" Legge n. 03/2012

Pubblicato su IUSTLAB

Legge n. 03/2012 Utilizzare il ‘fallimento del consumatore’ per cancellare i debiti anche di Equitalia. Questa la chance, chiamata ‘esdebitazione’, poco utilizzata in Italia, fino all’attuazione del decreto (previsto dalla legge n. 3/2012) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 gennaio, che fissa i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura. In pochi infatti conoscono la possibilità di presentare, al tribunale, un ‘piano’ di uscita dalla crisi della famiglia e, in questo modo, dopo l’approvazione, far cancellare i propri debiti. Secondo il Tribunale di Busto Arsizio è possibile attivare il procedimento di fallimento del consumatore anche se il creditore è uno solo ed è l’Agente per la riscossione. Ovvero, chi ha una o più cartelle esattoriali di Equitalia che non riesce a pagare può proporre – onde evitare di vedersi ipotecata la casa, bloccato il conto corrente, pignorata la pensione o lo stipendio, fermata l’auto – una sorta di saldo e stralcio, ossia un pagamento a percentuale che, una volta autorizzato dal tribunale, sarà vincolante anche per Equitalia. La richiesta va presentata in Tribunale, con il deposito di un programma di gestione dell’uscita dalla crisi, che viene poi approvato dal giudice. Come funziona I privati o gli imprenditori che non rientrano nella soglia del fallimento (e, quindi, non possono fallire), possono invece accedere a procedure similari al concordato preventivo e al fallimento. Il requisito per accedervi è il sovraindebitamento, vale a dire la situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. Possono attivare la procedura i debitori non soggetti al fallimento: piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere. Il privato strozzato dalla crisi o dai debiti con il fisco deve prima rivolgersi al tribunale con una proposta che, se accolta, risulta vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti. Competente è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede. Il piano del consumatore – che indica le modalità con cui il privato intende recuperare i soldi per pagare i creditori e come tale pagamento avverrà (tempi e percentuali) – viene redatto con l’ausilio di un professionista (avvocato, commercialista, notaio) o dell’organo di composizione della crisi (d’ora in poi Occ), il che conferma la funzione di “consulenza” al debitore fornita dall’organo stesso, nominato dal Tribunale. Il contenuto del piano deve prevedere: – il pagamento integrale dei crediti impignorabili; – scadenze e modalità del pagamento degli altri creditori, anche suddivisi in classi; – garanzie rilasciate per il puntuale adempimento di quanto proposto; – modalità di liquidazione dei beni; – eventuale previsione di pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, a condizione che sia assicurato il pagamento della misura realizzabile liquidando il bene su cui insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato; – per i tributi che costituiscono risorse proprie della Ue, Iva e ritenute operate ma non versate è possibile solo la dilazione di pagamento non lo stralcio; – il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio disponibile per adempiere alle obbligazioni ad un gestore che esegua la sua liquidazione con la distribuzione del ricavato ai creditori, il gestore deve essere un professionista avvocato o commercialista.

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