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Richiesta di rimborso degli oneri anticipati per la quota parte non maturata

Scritto da: Gianfranco Circolo - Giudice di Pace Torino, Civile, Sentenza, 17/03/2015




Pubblicazione legale: In caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo. In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’importo da rimborsare va equitativamente stabilito secondo un criterio ratione temporis, per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Fonte: Giudice di Pace Torino, Civile, Sentenza, 17/03/2015 - leggi l'articolo



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Gianfranco Circolo

Avvocato specializzato in Diritto Civile, del lavoro, di famiglia, aste giudiziarie.