Pubblicazione legale:
DUE EQUIVOCI COMUNI SULL’ART.81 DEL CODICE PENALE: IL REATO CONTINUATO.
Nella stragrande maggioranza dei testi di diritto penale (ad esempio Alessandro Trinci e Sara Farini, Compendio di diritto penale,parte generale, Dike editore,2016) ricorre ormai l’insegnamento consolidato che l’art.81 del Codice penale,consentendo di applicare una pena unica, benché applicabile fino al triplo del massimo di quella prevista per il reato più grave tra quelli accomunati sotto il vincolo della continuazione, al posto del cumulo materiale o cumulo giuridico temperato, rappresenti una previsione di favor rei o mitigatrice dei trattamenti sanzionatori ordinariamente previsti dal Codice Rocco. Tale impostazione si basa su un equivoco di fondo o meglio su un asserto discutibile e molto opinabile, in quanto la scelta di applicare la pena prevista per il reato più grave applicata fino al triplo del massimo porterebbe in genere a risultati draconiani o molto peggiori di quelli relativi ad un semplice cumulo materiale di pene,specie se i reati sono due o non più di tre,mentre solo nel caso di pluralità ulteriori di reati, in genere, l’aumento fino al triplo del massimo della pena prevista per il reato più grave potrebbe diventare una sorta di tetto o “parafulmine” per l’imputato. Nella prassi statistica,comunque, è raro trovare capi di imputazione per più di tre episodi accomunati tutti dal vincolo della continuazione,prevalendo fattori di distanza temporale o di disomogeneità delle fattispecie varie o altri fattori che possono costituire elementi ostativi ad intravvedere ...continua nel mio blog
Fonte: Mio blog - leggi l'articolo