Diritto del Lavoro

La Città di Salerno - 3/2020




Intervista: In riferimento alla didattica a distanza occorre verificare cosa stabilisce la contrattazione integrativa in merito ai criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Quindi, in assenza di contrattazione integrativa nessuno può essere obbligato: ad un orario di servizio per la didattica a distanza, a compilare schede sul “monitoraggio”, ad usare determinati strumenti o ad effettuare videoconferenze le quali sicuramente - in ogni caso - potranno avere la finalità di consolidamento e di approfondimento, ma non potranno generare valutazioni degli alunni. Si evidenzia, inoltre, che la didattica a distanza - in ogni caso - non può essere intesa come sostitutiva di una didattica in presenza atteso che mancano ad oggi norme a riguardo (è attiva sul sito del Ministero Istruzione, la pagina “Didattica a distanza”). Dunque, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni.

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Avvocato Gianfranco Nunziata a Salerno
Gianfranco Nunziata

Avvocato cassazionista giuslavorista