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Ricorso avverso sanzione disciplinare – Illegittimità per mancanza di prova

Scritto da: Gianfranco Nunziata - Diritto scolastico




Pubblicazione legale: La sentenza è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti ha stabilito che: nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto, contrariamente a quanto dedotto dal M.I.U.R.; nell’ipotesi di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, a norma dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal d. lgs. 150/2009, è il Dirigente responsabile della struttura a dover procedere alla contestazione disciplinare; in merito all’affissione del codice disciplinare la previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è sufficiente alla conoscenza da parte della generalità e rende inutile la suddetta affissione.

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Gianfranco Nunziata

Avvocato cassazionista giuslavorista