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La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento come causa di estinzione atipica ed insanabile del processo esecutivo immobiliare

Scritto da: Gianluca Tosches - Rassegna dell’Esecuzione Forzata




Pubblicazione legale: A norma degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall’art. 62 della legge n. 69/2009, l’effetto della trascrizione del pignoramento immobiliare cessa se la trascrizione non è rinnovata nel termine di venti anni dalla data in cui fu compiuta, con la conseguente caducazione del processo esecutivo nella sua interezza e, pertanto, anche dell’atto di pignoramento nel suo essenziale contenuto di ingiunzione al debitore di non disporre del bene assoggettato ad espropriazione. Per questa ragione non è ammissibile la rinnovazione tardiva della trascrizione, essendo detta rinnovazione possibile solamente prima della scadenza del ventennio. Tale vicenda estintiva è affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell’esecuzione e va inquadrata tra le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo, esulando dal paradigma dell’art. 630 c.p.c. in tema di estinzione tipica.

Fonte: Rassegna dell’Esecuzione Forzata



Pubblicato da:


Gianluca Tosches

Avvocato civilista a Bari