Pubblicazione legale:
Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2021 (ud. 25 novembre 2021), n. 46129
Presidente Fidelbo, Relatore Ricciarelli
Con la sentenza in commento, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale, in caso di impugnazione di una ordinanza del Tribunale del riesame che abbia annullato la misura per difetto della sola gravità indiziaria, sussiste in capo al Pubblico Ministero l’onere di rappresentare, a pena di inammissibilità, l’interesse ad impugnare anche in relazione all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, essendo tuttavia sufficiente il solo riferimento alla gravità indiziaria nel caso in cui si tratti di uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ove non superata in concreto.
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