Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. -Il rilievo delle circostanze aggravanti nel computo della pena massima

Scritto da: Gian Maria Nicotera - Diritto




Pubblicazione legale: Come ben sappiamo l’art. 168 bis c.p. prevede l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, modalità alternativa di definizione del procedimento, oltre che causa di estinzione del reato, applicabile a tutti i reati con pena non superiore nel massimo ad anni quattro, e ai reati tassativamente elencati dall’art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, il quale disciplina i casi di citazione diretta a giudizio.

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Avvocato Gian Maria Nicotera a Roma
Gian Maria Nicotera

Avvocato Penalista