Pubblicazione legale:
Un caso, deciso dal Tribunale di Napoli, di opposizione ex art. 98 L. Fall. al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo per essere il titolo costituito da un decreto ingiuntivo la cui declaratoria di esecutorietà era posteriore al fallimento. Il Tribunale afferma il principio secondo cui, per l'ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento.
Fonte: Altalex - leggi l'articolo