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Disconoscimento di firma

Scritto da: Giorgia Pavani -




Pubblicazione legale: Trattasi di pratica che consente a un soggetto di negare la propria sottoscrizione di un documento. L’art. 214 del codice civile prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria sottoscrizione. Il disconoscimento serve a impedire che un documento acquisisca valore legale in tribunale. Occorre quindi intervenire tempestivamente, entro il termine perentorio della prima udienza, diversamente verrò considerato tacitamente riconosciuto. Il tale caso, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, può presentare domanda di verificazione della firma ai sensi dell’art. 216 c.c.. Si dovranno indicare mezzi di prova utili alla comparazione e il giudice nominerà un grafologo che si occuperà delle opportune verifiche. Nel caso in cui il documento sia già stato dichiarato legalmente valido, non si potrà procedere con il disconoscimento ma con querela di falso, per la quale si dovrà avviare un processo.

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Giorgia Pavani

Avvocato in Valsamoggia