Pubblicazione legale:
Con il termine Mobbing ci si riferisce a un insieme di comportamenti persecutori e vessatori sul luogo di lavoro, con lo scopo di emarginare la vittima.
In realtà non esiste una vera e propria normativa che disciplini questa figura, ma vi sono comunque vari strumenti a tutela di chi lo subisce.
Tali comportamenti possono essere messi in atto sia da colleghi che dal datore di lavoro, con lo scopo di escludere la vittima dal gruppo e magari portarlo fino alla sua decisione di licenziarsi.
I comportamenti vessatori, perchè si possa parlare di Mobbing, devono essere reiterati e portati avanti nel tempo per un periodo di almeno sei mesi.
Esistono due tipologie di Mobbing:
Verticale: quando i soggetti coinvolti sono collocati gerarchicamente su posizioni diverse;
Orizzontale: quando i soggetti coinvolti lavorano su uno stesso piano gerarchico.
Per parlare di Mobbing occorre che vi sia un evento lesivo della salute o dignità di chi lo subisce, che sia strettamente legato alle condotte persecutorie (nesso di causalità).
Il lavoratore vittima di Mobbing ha diritto ad un risarcimento del danno:
Patrimoniale: rimborso delle spese sostenute (ad esempio mediche se si è dovuto sottoporre a cure per affrontare la problematica) e mancato guadagno (ad esempio in caso di sbarramento di carriera);
Non patrimoniale: danno biologico, morale, esistenziale.
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