Pubblicazione legale:
Il ciclista, così come l’automobilista, è tenuto a rispettare le regole del Codice della Strada.
Quando si verifica uno scontro tra due auto paga l’assicurazione della vettura responsabile, attesa l’obbligatorietà di copertura.
La legge non impone ai ciclisti di avere un’assicurazione, ma nel caso in cui l’incidente si verifichi per sua colpa, lo stesso è tenuto a risarcire personalmente il danno cagionato.
Nel caso in cui la dinamica dei fatti non risulti chiara si avrà un concorso di colpa.
Il rischio è che l’automobilista non responsabile possa imbattersi in un ciclista nullatenente che non sia in grado di pagare il danno.
Atteso che la bicicletta non è un veicolo a motore, nel caso di incidente non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole.
In caso di responsabilità sella bicicletta, questa sarà solidale tra conducente e proprietario del mezzo.
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