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L'amministratore di sostegno

Scritto da: Giorgia Pavani -




Pubblicazione legale: Trattasi di una figura istituita per garantire la tutela di persone che sono impossibilitate a occuparsi dei propri interessi a causa di una infermità mentale o fisica. La normativa è entrata in vigore nel 2004 e ha portato un grande vantaggio a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra descritta. L’attività dell’amministratore di sostegno è modulabile in base alla gravità dell’infermità sofferta e questo è il grande vantaggio rispetto a una tutela o curatela, che si impongono sulla vita dell’interdetto o inabilitato con un peso decisamente maggiore. La procedura può essere avviata dai seguenti soggetti: Pubblico Ministero; Beneficiario; Coniuge del beneficiario; Persona stabilmente convivente; Parenti entro il quarto grado; Affini entro il secondo grado; Tutore dell’interdetto; Curatore dell’inabilitato. Occorre procedere con un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario. La scelta dell’amministratore di sostengo viene effettuata dal Giudice con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario. Nel provvedimento del Giudice verranno specificatamente indicati i compiti dell’amministratore che poi dovrà rendicontare annualmente del suo operato e al quale non spetta alcun compenso, se non una indennità che potrà richiedere al momento del deposito del rendiconto.

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Giorgia Pavani

Avvocato in Valsamoggia