Pubblicazione legale:
Trattasi di una figura istituita per garantire la tutela di persone che sono impossibilitate a occuparsi dei propri interessi a causa di una infermità mentale o fisica.
La normativa è entrata in vigore nel 2004 e ha portato un grande vantaggio a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra descritta.
L’attività dell’amministratore di sostegno è modulabile in base alla gravità dell’infermità sofferta e questo è il grande vantaggio rispetto a una tutela o curatela, che si impongono sulla vita dell’interdetto o inabilitato con un peso decisamente maggiore.
La procedura può essere avviata dai seguenti soggetti:
Pubblico Ministero;
Beneficiario;
Coniuge del beneficiario;
Persona stabilmente convivente;
Parenti entro il quarto grado;
Affini entro il secondo grado;
Tutore dell’interdetto;
Curatore dell’inabilitato.
Occorre procedere con un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario.
La scelta dell’amministratore di sostengo viene effettuata dal Giudice con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario.
Nel provvedimento del Giudice verranno specificatamente indicati i compiti dell’amministratore che poi dovrà rendicontare annualmente del suo operato e al quale non spetta alcun compenso, se non una indennità che potrà richiedere al momento del deposito del rendiconto.
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