Caso legale:
Uno degli ultimi casi affrontati offre uno spunto per approfondire il tema degli accordi privati, stipulati tra genitori non coniugati, aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali (e non) tra genitori/figlio, ivi compresi - a titolo d’esempio – l’assegno di mantenimento, la ripartizione delle spese straordinarie o l’assegnazione della casa famigliare.
Orbene detti accordi, alla luce della recente pronuncia n. 663/2022 della Suprema Corte di Cassazione, devono ritenersi validi, efficaci e vincolanti in quanto espressione di autonomia privata ex art. 337 ter comma 4 c.c.; questo, il principio di diritto espresso dagli Ermellini: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo". E ciò con l'ovvio e naturale limite che dette pattuizioni corrispondano all'effettivo interesse morale e materiale della prole.