Per separarmi devo necessariamente ricorrere al Tribunale? La procedura di negoziazione assistita.

Scritto da: Giorgia Persoglia - Pubblicato su IUSTLAB




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La L. 162/2014 ha messo a disposizione dei coniugi, che vogliano separarsi congiuntamente, uno strumento alternativo al rituale ricorso innanzi al Tribunale: la procedura di negoziazione assistita che, vista la sua natura tipicamente consensuale, permette di addivenire ad un accordo in tempi particolarmente brevi.

Ed infatti i coniugi, una volta discussi i profili personali ed economico-patrimoniali del rapporto, potranno concludere un vero e proprio accordo che, dopo aver ottenuto il nulla osta del Procuratore della Repubblica, diventerà definitivo al pari del decreto di omologa emesso all'esito di procedura consensuale promossa innanzi al Tribunale.

Ma vediamo nel dettaglio le fasi:

  1. la convenzione di negoziazione assistita: i coniugi, ciascuno assistito da un proprio avvocato, mediante la predetta convenzione disciplinano nel dettaglio il luogo e la data degli incontri, nonchè il termine massimo di durata dell'intera procedura (minimo un mese, prorogabile sino a tre);

  2. l'accordo: all'esito degli incontri programmati, qualora venga raggiunta un'intesa, i rispettivi avvocati redigono un formale accordo che verrà sottoscritto dai coniugi;

  3. autorizzazione del Procuratore della Repubblica: entro dieci giorni dalla predetta sottoscrizione, i legali inoltrano al Procuratore del Tribunale competente l'accordo, onde ottenere il relativo nullaosta;

  4. trasmissione al Comune: entro i 10 giorni successivi, gli avvocati trasmettono la copia autenticata dell’accordo, corredato da nullaosta, all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio (o dove è stato trascritto quello celebrato all’estero).

Dalla data di sottoscrizione del predetto accordo decorrerà quindi il termine di sei mesi imposto ex lege per dare corso all'eventuale procedimento di divorzio, anch'esso percorribile per il tramite di negoziazione assistita, al pari di quello avente ad oggetto la regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.

Alla luce di quanto sopra, questi i vantaggi della negoziazione assistita: oltre a non essere necessario partecipare all'udienza innanzi al Presidente del Tribunale, la procedura è particolarmente celere e non richiede il pagamento di alcun contributo unificato!



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Avvocato Giorgia Persoglia a Trieste
Giorgia Persoglia

Avvocato matrimonialista e divorzista