Avvocato Giorgia Persoglia a Trieste

Giorgia Persoglia

Avvocato matrimonialista e divorzista

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Per separarmi devo necessariamente ricorrere al Tribunale? La procedura di negoziazione assistita.

Scritto da: Giorgia Persoglia - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La L. 162/2014 ha messo a disposizione dei coniugi, che vogliano separarsi congiuntamente, uno strumento alternativo al rituale ricorso innanzi al Tribunale: la procedura di negoziazione assistita che, vista la sua natura tipicamente consensuale, permette di addivenire ad un accordo in tempi particolarmente brevi.

Ed infatti i coniugi, una volta discussi i profili personali ed economico-patrimoniali del rapporto, potranno concludere un vero e proprio accordo che, dopo aver ottenuto il nulla osta del Procuratore della Repubblica, diventerà definitivo al pari del decreto di omologa emesso all'esito di procedura consensuale promossa innanzi al Tribunale.

Ma vediamo nel dettaglio le fasi:

  1. la convenzione di negoziazione assistita: i coniugi, ciascuno assistito da un proprio avvocato, mediante la predetta convenzione disciplinano nel dettaglio il luogo e la data degli incontri, nonchè il termine massimo di durata dell'intera procedura (minimo un mese, prorogabile sino a tre);

  2. l'accordo: all'esito degli incontri programmati, qualora venga raggiunta un'intesa, i rispettivi avvocati redigono un formale accordo che verrà sottoscritto dai coniugi;

  3. autorizzazione del Procuratore della Repubblica: entro dieci giorni dalla predetta sottoscrizione, i legali inoltrano al Procuratore del Tribunale competente l'accordo, onde ottenere il relativo nullaosta;

  4. trasmissione al Comune: entro i 10 giorni successivi, gli avvocati trasmettono la copia autenticata dell’accordo, corredato da nullaosta, all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio (o dove è stato trascritto quello celebrato all’estero).

Dalla data di sottoscrizione del predetto accordo decorrerà quindi il termine di sei mesi imposto ex lege per dare corso all'eventuale procedimento di divorzio, anch'esso percorribile per il tramite di negoziazione assistita, al pari di quello avente ad oggetto la regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.

Alla luce di quanto sopra, questi i vantaggi della negoziazione assistita: oltre a non essere necessario partecipare all'udienza innanzi al Presidente del Tribunale, la procedura è particolarmente celere e non richiede il pagamento di alcun contributo unificato!


Avv. Giorgia Persoglia - Avvocato matrimonialista e divorzista

L'avvocato Giorgia Persoglia si è laureata con 110 e lode presso l'Università di Trieste ed è stata destinataria di svariati riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Marco Ubertini" per aver superato l'esame di stato con le votazioni più alte della regione Friuli Venezia Giulia. Opera prevalentemente nell'ambito civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia, sua principale vocazione. Vista la delicatezza della materia trattata, "empatia" è la parola d'ordine: il cliente viene seguito in questo difficile percorso offrendo, qualora si volesse, anche il supporto psicologico di stimati professionisti in materia.




Giorgia Persoglia

Esperienza


Diritto di famiglia

La spiccata passione per questa materia mi consente di trattare il diritto di famiglia con il grado di approfondimento e di professionalità richiesta. Forte dei continui corsi di aggiornamento, dei quali l'ultimo mi ha conferito la qualifica di "curatrice del minore", sono in grado di offrire consulenza e assistenza legale in ambito coniugale, di convivenze "di fatto" ed in tema di unioni civili, ivi comprese le questioni puramente e prettamente patrimoniali.


Separazione

La separazione, quanto il divorzio, rappresentano le sfaccettature più delicate del diritto di famiglia e, in quanto tali, meritano di essere affrontante con la serietà e la discrezione richiesta dal caso di specie, tanto che si tratti di una separazione consensuale, sia che si parli di una sofferta separazione giudiziale coinvolgente minorenni e/o questioni patrimoniali di non facile risoluzione. Ed è proprio la professionalità, sommata all'empatia, ciò che viene garantito: il cliente viene assistito a 360° con l'imprescindibile priorità di soddisfarne le esigenze, ancor'più qualora si tratti del benessere della prole coinvolta.


Incidenti stradali

La gestione dei sinistri porta con sé diverse insidie che, con l'intervento di un professionista competente in materia, possono essere evitate. Per tali ragioni, nel caso di incidenti stradali, mi occupo in toto della gestione della pratica, dall'apertura del sinistro sino alla liquidazione del danno, potendo contare anche sull'aiuto di stimati professionisti che, grazie alla loro specializzazione, permettono una quantificazione corretta tanto del danno materiale (al veicolo), quanto di quello biologico (alla persona). Garantisco così al cliente un risarcimento del danno equo nel più breve tempo possibile.


Altre categorie:

Recupero crediti, Affidamento, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Adozione, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Diritto assicurativo, Diritto dello sport, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Mantenimento figli: gli accordi negoziali tra genitori non coniugati sono validi?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 663/2022, risponde positivamente!

Uno degli ultimi casi affrontati offre uno spunto per approfondire il tema degli accordi privati, stipulati tra genitori non coniugati, aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali (e non) tra genitori/figlio, ivi compresi - a titolo d’esempio – l’assegno di mantenimento, la ripartizione delle spese straordinarie o l’assegnazione della casa famigliare. Orbene detti accordi, alla luce della recente pronuncia n. 663/2022 della Suprema Corte di Cassazione, devono ritenersi validi, efficaci e vincolanti in quanto espressione di autonomia privata ex art. 337 ter comma 4 c.c.; questo, il principio di diritto espresso dagli Ermellini: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo". E ciò con l'ovvio e naturale limite che dette pattuizioni corrispondano all'effettivo interesse morale e materiale della prole.

Pubblicazione legale

Il c.d. affido esclusivo: un caso di recente soluzione

Pubblicato su IUSTLAB

Un importante traguardo è stato raggiunto per una madre che, per il tramite della sottoscritta, adiva il Tribunale di Trieste per ottenere in sede divorzile - tra le altre - l'affidamento super esclusivo della minore. Domanda, questa, che veniva giustificata sulla base di quanto accertato dai Servizi Sociali i quali, preso in carico l'intero nucleo familiare, appuravano: (a) da un lato, la veridicità dei vissuti emotivi esternati dalla minore alla psicologa, risalenti a poco tempo prima, riguardanti le violenze fisiche subite dal padre; (b) dall'altro, la mancata presa di coscienza da parte del padre in ordine alle sofferenze della minore ed alla gravità della situazione. Il Tribunale in composizione collegiale, esaminato il caso di specie, accoglieva la domanda della madre, disponendo" l'esclusione del padre dalla responsabilità genitoriale in ordine a qualsiasi decisione, ivi comprese quelle su salute ed istruzione della figlia, fermo comunque l'obbligo della madre di comunicare tali sue scelte al padre al solo fine di tenerlo informato ".

Pubblicazione legale

Separazione e divorzio in via consensuale in un unico ricorso? È possibile!

Pubblicato su IUSTLAB

Si pubblica l'ordinanza n. 28727/2023 della Suprema Corte di Cassazione con la quale, risolvendo una questione di diritto, è stato dichiarato ammissibile il ricorso consensuale dei coniugi avente ad oggetto, in via cumulativa, sia la domanda di separazione, che di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. In altri termini i coniugi, se concordi, potranno presentare un unico ricorso contente entrambe le domande; con l'inciso che, per quanto attinente quella divorzile, il Tribunale adito potrà statuire sulla stessa solamente una volta trascorsi i termini minimi previsti dalla legge (i.e. 6 mesi dall'udienza presidenziale). Con detta pronuncia, come espresso dall' Organismo forense, la Cassazione ha scritto la parola fine al proliferare di sentenze discordanti pronunciate dai diversi Tribunali d'Italia, chiarendo in via definitiva "i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente possa essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale”.

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Lo studio

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