Pubblicazione legale:
Nei procedimenti di separazione o
divorzio, la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali
rappresenta una questione particolarmente delicata, resa ancor più complessa
dal fatto che, in tale ambito, è necessario confrontarsi, non solo, con le
norme di natura civilistica ma, anche, con quelle fiscali che possono avere un
peso rilevante nelle scelte da compiere.
Per evitare che la pretesa
fiscale possa incidere negativamente sulle scelte dei coniugi, il nostro
legislatore, mediante l’art. 19 della L. 74/1987, ha stabilito che: “tutti
gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la
corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge
1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa”.
Ed infatti, come anche chiarito
dall’importantissima sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, laddove i coniugi concludano un accordo di separazione o di
divorzio che preveda l’assunzione dell’impegno a trasferire il diritto di
proprietà (o di altro diritto reale) su beni immobili in favore dei coniugi
medesimi o dei figli, tale trasferimento, rappresentando un elemento funzionale
e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, sarà esente
dal pagamento delle imposte di registro e da ogni altra tassa.
In altri termini, detto trasferimento,
oltre ad essere esentasse, non necessiterà dell’intervento del notaio, essendo
la sentenza pronunciata all’esito della procedura di separazione/divorzio un
atto pubblico che, in quanto tale, al pari dell’atto notarile, potrà essere
trascritta nei pubblici registri.