Avvocato Giorgia Persoglia a Trieste

Giorgia Persoglia

Avvocato matrimonialista e divorzista

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Trasferimento immobiliare in sede di separazione o di divorzio? Si può, ed è anche esentasse!

Scritto da: Giorgia Persoglia - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nei procedimenti di separazione o divorzio, la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali rappresenta una questione particolarmente delicata, resa ancor più complessa dal fatto che, in tale ambito, è necessario confrontarsi, non solo, con le norme di natura civilistica ma, anche, con quelle fiscali che possono avere un peso rilevante nelle scelte da compiere.

Per evitare che la pretesa fiscale possa incidere negativamente sulle scelte dei coniugi, il nostro legislatore, mediante l’art. 19 della L. 74/1987, ha stabilito che: “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Ed infatti, come anche chiarito dall’importantissima sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, laddove i coniugi concludano un accordo di separazione o di divorzio che preveda l’assunzione dell’impegno a trasferire il diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su beni immobili in favore dei coniugi medesimi o dei figli, tale trasferimento, rappresentando un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, sarà esente dal pagamento delle imposte di registro e da ogni altra tassa.

In altri termini, detto trasferimento, oltre ad essere esentasse, non necessiterà dell’intervento del notaio, essendo la sentenza pronunciata all’esito della procedura di separazione/divorzio un atto pubblico che, in quanto tale, al pari dell’atto notarile, potrà essere trascritta nei pubblici registri. 


Avv. Giorgia Persoglia - Avvocato matrimonialista e divorzista

L'avvocato Giorgia Persoglia si è laureata con 110 e lode presso l'Università di Trieste ed è stata destinataria di svariati riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Marco Ubertini" per aver superato l'esame di stato con le votazioni più alte della regione Friuli Venezia Giulia. Opera prevalentemente nell'ambito civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia, sua principale vocazione. Vista la delicatezza della materia trattata, "empatia" è la parola d'ordine: il cliente viene seguito in questo difficile percorso offrendo, qualora si volesse, anche il supporto psicologico di stimati professionisti in materia.




Giorgia Persoglia

Esperienza


Diritto di famiglia

La spiccata passione per questa materia mi consente di trattare il diritto di famiglia con il grado di approfondimento e di professionalità richiesta. Forte dei continui corsi di aggiornamento, dei quali l'ultimo mi ha conferito la qualifica di "curatrice del minore", sono in grado di offrire consulenza e assistenza legale in ambito coniugale, di convivenze "di fatto" ed in tema di unioni civili, ivi comprese le questioni puramente e prettamente patrimoniali.


Separazione

La separazione, quanto il divorzio, rappresentano le sfaccettature più delicate del diritto di famiglia e, in quanto tali, meritano di essere affrontante con la serietà e la discrezione richiesta dal caso di specie, tanto che si tratti di una separazione consensuale, sia che si parli di una sofferta separazione giudiziale coinvolgente minorenni e/o questioni patrimoniali di non facile risoluzione. Ed è proprio la professionalità, sommata all'empatia, ciò che viene garantito: il cliente viene assistito a 360° con l'imprescindibile priorità di soddisfarne le esigenze, ancor'più qualora si tratti del benessere della prole coinvolta.


Incidenti stradali

La gestione dei sinistri porta con sé diverse insidie che, con l'intervento di un professionista competente in materia, possono essere evitate. Per tali ragioni, nel caso di incidenti stradali, mi occupo in toto della gestione della pratica, dall'apertura del sinistro sino alla liquidazione del danno, potendo contare anche sull'aiuto di stimati professionisti che, grazie alla loro specializzazione, permettono una quantificazione corretta tanto del danno materiale (al veicolo), quanto di quello biologico (alla persona). Garantisco così al cliente un risarcimento del danno equo nel più breve tempo possibile.


Altre categorie:

Recupero crediti, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Diritto condominiale, Diritto assicurativo, Diritto dello sport, Risarcimento danni.



Referenze

Caso legale seguito

Lavoro straordinario riconosciuto grazie al cronotachigrafo nonostante il "no" della Cassazione.

Il valore probatorio del cronotachigrafo.

Si conclude oggi positivamente la vicenda di un camionista al quale, nonostante le richieste presentate in costanza di rapporto al datore di lavoro, non era mai stato riconosciuto e corrisposto quanto dovuto a titolo di straordinario per il periodo lavorato di poco più di un anno. La sottoscritta, interpellata per il recupero del relativo credito, prendeva contezza del fatto che il lavoratore - a sostegno delle proprie pretese - vantasse esclusivamente i tachigrafi di unico mese sui quindici effettivamente lavorati. Motivazione, questa, che portava a preferire la presentazione di una domanda di intervento all'Ispettorato del Lavoro in luogo di una rituale causa innanzi al Tribunale competente. La scelta si rivelava vincente: nonostante la Cassazione a più riprese avesse attribuito agli stessi mero valore indiziario, infatti, il datore di lavoro in sede conciliativa, per evitare l'intervento ispettivo, riconosceva de plano al lavoratore n. 3 ore di straordinari per settimana per l'intero periodo lavorato, calcolati con maggiorazione del 65% a titolo di festivo diurno.

Caso legale seguito

Il procedimento disciplinare

L'importanza di contestare eventuali vizi di forma del procedimento già in sede di lettera di giustificazioni/memoria difensiva

Vincente la strategia di rilevare, già in sede di lettera di giustificazioni/memoria difensiva, la nullità della lettera di contestazione disciplinare dovuta a vizi di forma quali, a titolo d'esempio, quelli connessi alla mancata affissione/consegna del Codice disciplinare, alla tardività della contestazione disciplinare, oppure, ancora, alla genericità degli addebiti mossi. Tali eccezioni infatti, se tempestivamente sollevate, hanno l'effetto di contenere nel minimo la reazione del Datore di lavoro o, addirittura, di evitare l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare. Come quanto accaduto nell'ultimo caso affrontato dalla sottoscritta riguardante un dipendente di una azienda del settore Sicurezza, che si è visto contestare un comportamento asseritamente tenuto durante una determinata giornata che, però, lo vedeva assente dal lavoro. Il rilevare, in via preliminare, una simile genericità (ed erroneità) delle accuse, sommato alla contestazione nel merito delle censure mosse, hanno avuto come risultato quello di evitare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Caso legale seguito

Mantenimento figli: gli accordi negoziali tra genitori non coniugati sono validi?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 663/2022, risponde positivamente!

Uno degli ultimi casi affrontati offre uno spunto per approfondire il tema degli accordi privati, stipulati tra genitori non coniugati, aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali (e non) tra genitori/figlio, ivi compresi - a titolo d’esempio – l’assegno di mantenimento, la ripartizione delle spese straordinarie o l’assegnazione della casa famigliare. Orbene detti accordi, alla luce della recente pronuncia n. 663/2022 della Suprema Corte di Cassazione, devono ritenersi validi, efficaci e vincolanti in quanto espressione di autonomia privata ex art. 337 ter comma 4 c.c.; questo, il principio di diritto espresso dagli Ermellini: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo". E ciò con l'ovvio e naturale limite che dette pattuizioni corrispondano all'effettivo interesse morale e materiale della prole.

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Lo studio

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Via G. Gallina N. 5
Trieste (TS)

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