Caso legale:
Il caso, incardinato innanzi al Tribunale di Trieste, prendeva origine da un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un procacciatore d'affari nei confronti dell'ex preponente, emesso sulla base di una fattura rimasta inevasa, il cui importo veniva calcolato in forza di quanto pattuito con accordo verbale che, poi, aveva trovato riconoscimento in apposita proposta di collaborazione che, furbescamente, la preponente mai aveva sottoscritto. Il predetto accordo prevedeva il pagamento di una somma fissa mensile di anticipo provvigionale, oltre alle relative provvigioni dovutegli per la merce venduta.
In sede di opposizione promossa dall'azienda preponente, la sottoscritta, producendo in giudizio la proposta di collaborazione sopracitata, evidenziava - insieme ad altri elementi - la validità della stessa che, nonostante la mancata sottoscrizione e le negazioni avversarie, nei mesi precendenti era stata validamente eseguita.
Da qui il riconoscimento, da parte del Giudice, di valore indiziario della predetta proposta, grazie al quale la controparte - preso atto dell'infruttosità dell'opposizione - riconosceva il debito, concludendo così apposito accordo conciliativo.