Con una recente pronuncia del 26 settembre 2018 (ordinanza n. 22889), la Corte di Cassazione ha ribadito il principio dell’annullabilità del verbale di contestazione elevato per superamento dei limiti di velocità laddove l’ente non provi l’effettiva e periodica taratura dell’autovelox.
In base alla richiamata ordinanza, l’ente dovrà dimostrare non solo la corretta installazione dello strumento di rilevamento della velocità ma dovrà allegare anche la prova delle verifiche periodiche dello strumento.
Ad opinione degli Ermellini, soltanto l’effettiva taratura dello strumento consente di verificare la precisione e l’attendibilità dell’autovelox utilizzato.
I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, nella quale la Corte aveva rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del codice della strada in riferimento all’art. 3 Cost. laddove non era previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La stessa Corte ha stabilito che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.”
Del resto, l’art. 142 comma 6 del codice della strada prevede espressamente che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (…) nonché le registrazioni del cronotachigrafo e di documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato nel regolamento”. Conseguentemente, la presunzione sull’affidabilità dell’apparecchiatura deve ritenersi superata ogniqualvolta l’ente non abbia effettuato le verifiche e le tarature periodiche sullo strumento.
Avv. Giorgio Mannucci
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