Fondo intercluso e legittimazione passiva: la Cassazione chiarisce i soggetti da evocare in giudizio in ipotesi di più fondi confinanti.

Scritto da: Giorgio Tuè - Pubblicato su IUSTLAB




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Il proprietario di un fondo intercluso citava in giudizio il proprietario del fondo finitimo al fine di vedersi costituita una servitù coattiva di passaggio per accedere alla pubblica via. Sorvolando sulle questioni oggetto di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, nel corso del giudizio di primo grado si poneva l’interessante quesito relativo alla legittimazione passiva in giudizio nell'ipotesi in cui, per accedere alla pubblica via, fosse necessario passare su più fondi confinanti.

Pronunciandosi sulla questione, la Corte di Cassazione, dopo aver richiamato principi granitici secondo cui il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via, nel convenire in giudizio il proprietario (ovvero uno dei proprietari) di fondi limitrofi, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione (assoluta o relativa) del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, ha offerto una chiara soluzione al problema nei seguenti termini.

In presenza di un'interclusione per ovviare alla quale sia necessario costituire una servitù a carico di più fondi, disposti in modo successivo l'uno rispetto all'altro, occorre l'evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.

Viceversa, ha affermato la Suprema Corte, nell’ipotesi in cui l’interclusione del fondo possa essere superata mediante costituzione di servitù su diversi fondi confinanti, alternativamente considerati l'uno rispetto all'altro, non è necessaria l'evocazione in giudizio di tutti i rispettivi proprietari, poiché l'eventuale integrazione del contraddittorio nei loro confronti può essere disposta, ad istanza di parte o su ordine del giudice, nel corso del giudizio e, in particolare, nel momento in cui il tribunale adito sarà chiamato ad individuare il percorso più idoneo per la costituenda servitù, bilanciando la commoditas del fondo dominante con il minor aggravio possibile in capo al fondo servente. 



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Avvocato Giorgio Tuè a Reggio Emilia
Giorgio Tuè

Avvocato civilista a Reggio Emilia