Pubblicazione legale:
Il proprietario di un fondo intercluso citava in giudizio il
proprietario del fondo finitimo al fine di vedersi costituita una servitù coattiva
di passaggio per accedere alla pubblica via. Sorvolando sulle questioni oggetto
di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, nel corso del giudizio di
primo grado si poneva l’interessante quesito relativo alla legittimazione passiva in giudizio nell'ipotesi in cui, per accedere alla pubblica
via, fosse necessario passare su più fondi confinanti.
Pronunciandosi sulla questione, la Corte di Cassazione, dopo aver richiamato principi granitici secondo cui il proprietario di un fondo
intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la
pubblica via, nel convenire in giudizio il proprietario (ovvero uno dei
proprietari) di fondi limitrofi, ha il solo onere di provare lo stato di
interclusione (assoluta o relativa) del proprio terreno, spettando al giudice
di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, ha offerto
una chiara soluzione al problema nei seguenti termini.
In presenza di un'interclusione per ovviare alla quale sia
necessario costituire una servitù a carico di più fondi, disposti in modo
successivo l'uno rispetto all'altro, occorre l'evocazione in giudizio di tutti
i rispettivi proprietari, restando esclusa la possibilità di integrare il
contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.
Viceversa, ha affermato la Suprema Corte, nell’ipotesi in
cui l’interclusione del fondo possa essere superata mediante costituzione di
servitù su diversi fondi confinanti, alternativamente considerati l'uno
rispetto all'altro, non è necessaria l'evocazione in giudizio di tutti i
rispettivi proprietari, poiché l'eventuale integrazione del contraddittorio nei
loro confronti può essere disposta, ad istanza di parte o su ordine del giudice,
nel corso del giudizio e, in particolare, nel momento in cui il tribunale adito
sarà chiamato ad individuare il percorso più idoneo per la costituenda servitù, bilanciando
la commoditas del fondo dominante con il minor aggravio possibile in capo al
fondo servente.