Pubblicazione legale:
Con deliberazione n. 8 del 18.01.2023, l’INPS ha rivisto e parzialmente
modificato la normativa in materia di ricorsi amministrativi avverso i
provvedimenti dal medesimo adottati.
Tra le novità più rilevanti del nuovo Regolamento si segnala
l’obbligo di presentazione del ricorso (a pena di inammissibilità) esclusivamente
in via telematica, direttamente dall'interessato oppure tramite patronati o
altri intermediari abilitati.
Per i ricorsi da proporsi innanzi ai Comitati e alle
Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico, ivi
compresi i Comitati di Vigilanza, nonché per i ricorsi di competenza delle
Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e
dei Comitati di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, l’istante potrà
impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto entro novanta giorni dalla data
della sua ricezione.
In caso di mancata adozione del provvedimento richiesto dall’assicurato
da parte della sede, invece, il termine per la proposizione del ricorso
amministrativo decorre dal centoventunesimo giorno successivo a quello di
presentazione della relativa domanda, salvo non sia diversamente previsto.
Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Inps nelle
materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche
intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, dovrà, invece, essere
presentato al rispettivo Comitato amministratore dei predetti Fondi entro
trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso
In ogni caso, il ricorso dovrà essere deciso dall’Istituto
nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di ricezione del ricorso ma
l’Istituto ha potere di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito
anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.