Avvocato Giorgio Tuè a Reggio Emilia

Giorgio Tuè

Avvocato civilista a Reggio Emilia


Informazioni generali

Sono Giorgio Tué, svolgo la mia professione a Reggio Emilia all'interno dello Studio Legale Asplex che, con il suo team di professionisti specializzati, offre consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti del diritto. Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare riferimento a contrattualistica, recupero crediti, pignoramenti ed esecuzioni forzate, diritto condominiale e delle locazioni, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Mi occupo, altresì, di diritto della previdenza sociale e diritto tributario. Offro un rapporto diretto e trasparente con i miei clienti che seguo personalmente e con la massima attenzione.

Esperienza


Previdenza

Durante lo svolgimento del tirocinio forense presso la Direzione Provinciale INPS di Bologna, ho maturato competenze nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale che ho successivamente approfondito nel prosieguo della professione. Anche in collaborazione con gli altri professionisti dello Studio Legale Asplex seguo pratiche relative ad invalidità, pensioni, iscrizione a gestioni separate, opposizioni a verbali di accertamento ed offro assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto del lavoro in genere, sia a privati che ad aziende.


Diritto civile

Nell'ambito della mia professione, sia quale avvocato che nello svolgimento del tirocinio forense, ho maturato esperienza nell'ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla contrattualistica, recupero crediti, pignoramenti ed esecuzioni forzate, diritto condominiale e delle locazioni. In tali ambiti offro consulenza ed assistenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Mi occupo, altresì, della stesura, analisi e valutazione di contratti e accordi in genere.


Recupero crediti

Fornisco consulenza ed assistenza, sia a privati che ad aziende, nelle procedure di recupero dei crediti avendo cura delle peculiarità del caso concreto e garantendo, in ogni fase della procedura, un aggiornamento costante e periodico al cliente in ordine all’andamento dell’attività espletata, eventualmente predisponendo la necessaria documentazione al fine della messa a perdita del credito e del recupero delle relative imposte.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Incapacità giuridica, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Assegno al nucleo familiare: la produzione del C.U.D. non è sufficiente a provare il reddito familiare complessivo.

Pubblicato su IUSTLAB

Con la recente pronuncia n. 6953/2023, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sull’onere probatorio gravante sul cittadino che richiede l’erogazione da parte dell’INPS dell’assegno al nucleo familiare (ANF). Nella vicenda in esame, infatti il ricorrente denunciava alla Suprema Corte la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. n. 153/1988 per aver il giudice di appello erroneamente erroneamente interpretato la normativa italiana in ordine ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere al beneficio INPS. Inoltre, il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiorno, lamentava la violazione della normativa comunitaria (direttiva n. 2003/109/CE) dal momento che l’INPS gli aveva richiesto la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di Assegno per il nucleo familiare. In altri termini, ad avviso del ricorrente, il disposto di cui all' art. 2, comma 9, D.L. n. 69/1988 (secondo cui “ L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ”) avrebbe precluso al lavoratore extraeuropeo residente in Italia con permesso di lungo soggiorno, di provare in giudizio la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge, non potendo quest'ultimo fornire la prova richiesta dall'Istituto se non mediante l’attestazione C.U.D. La Corte di Cassazione, in risposta alle doglianze del ricorrente, ha statuito come la concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) sia subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non può considerarsi sufficiente la produzione del solo C.U.D. personale (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell' art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988 , conv. dalla l. n. 153 del 1988 che invece non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori. In ottemperanza alla pronuncia, ogni cittadino italiano o straniero, al fine di accedere alla prestazione previdenziale avrà l’onere di provare il reddito dei propri familiari, in ossequio alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove e non potrà limitarsi alla produzione del mero C.U.D.

Pubblicazione legale

I.N.P.S.: nuove regole per i ricorsi amministrativi.

Pubblicato su IUSTLAB

Con deliberazione n. 8 del 18.01.2023, l’INPS ha rivisto e parzialmente modificato la normativa in materia di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti dal medesimo adottati. Tra le novità più rilevanti del nuovo Regolamento si segnala l’obbligo di presentazione del ricorso (a pena di inammissibilità) esclusivamente in via telematica, direttamente dall'interessato oppure tramite patronati o altri intermediari abilitati. Per i ricorsi da proporsi innanzi ai Comitati e alle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico, ivi compresi i Comitati di Vigilanza, nonché per i ricorsi di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e dei Comitati di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, l’istante potrà impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto entro novanta giorni dalla data della sua ricezione. In caso di mancata adozione del provvedimento richiesto dall’assicurato da parte della sede, invece, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo decorre dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo non sia diversamente previsto. Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, dovrà, invece, essere presentato al rispettivo Comitato amministratore dei predetti Fondi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso In ogni caso, il ricorso dovrà essere deciso dall’Istituto nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di ricezione del ricorso ma l’Istituto ha potere di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.

Pubblicazione legale

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di danno da perdita del rapporto parentale.

Pubblicato su IUSTLAB

Con la recente sentenza n. 6386 del 03.03.2023, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidati precedenti sul punto, è intervenuta in materia di danno da perdita del rapporto parentale disciplinando, da un lato, la natura extracontrattuale del rapporto tra la struttura sanitaria e i parenti della vittima e, dall’altro, le modalità di assolvimento dell’onere probatorio gravante sui primi. I fatti di causa, in particolare, riguardavano una domanda di risarcimento danni avanzata dai parenti di una signora nei confronti di una struttura sanitaria presso la quale la loro congiunta era stata ricoverata per un intervento oculistico programmato. Prima dell’intervento, la signora cadeva da una sedia all'interno della propria stanza di degenza e riportava un trauma contusivo; nonostante il manifesto dolore, la presenza di febbre ed indici infiammatori, la paziente veniva sottoposta ugualmente all'intervento chirurgico programmato e poi dimessa. Per effetto della condotta dei sanitari, la signora sviluppava una infezione da staphiloccoccus aureus e decedeva poco tempo dopo. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha anzitutto ribadito come i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (c.d. "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi (non essendo legati alla struttura sanitaria da un rapporto contrattuale). Tuttavia, essi possono far valere nei confronti della struttura sanitaria una responsabilità aquiliana soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova , e richiedere così il risarcimento del danno patito. In applicazione di questi principi, continua la Suprema Corte, incombe sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, id est il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla vittima e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno. Con particolare riferimento alla prova del nesso causale, poi, essa deve essere fornita da chi agisce per il risarcimento dei danni in termini probabilistici, e non di assoluta certezza . La Corte conclude individuando i seguenti criteri ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, con riguardo alle infezioni nosocomiali: 1) il criterio temporale (e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale); 2) il criterio topografico (ossia l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") e 3) il criterio clinico (volto a valutare, in ragione della specificità dell'infezione, quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare) .

Leggi altre referenze (3)

Lo studio

Studio Legale Asplex
Via V. M. Hugo, 31
Reggio Emilia (RE)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Tuè:

Contatta l'Avv. Tuè per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy