La registrazione di conversazioni tra presenti e utilizzabilità nel processo: i confini della liceità penale e probatoria.

Scritto da: Giovanni Caviglia - Avv. Giovanni Caviglia




Pubblicazione legale: In questo articolo, analizzo la liceità della registrazione di conversazioni tra presenti e la sua successiva utilizzabilità nel processo. L'articolo affronta la questione se sia lecito, e a quali condizioni, registrare un colloquio all'insaputa degli altri partecipanti. Vengono esaminati i confini tra l'esercizio di un diritto e la commissione di un reato, in particolare rispetto all'ipotesi di interferenze illecite nella vita privata (previsto dall'art. 615-bis del Codice Penale). Punti chiave trattati nell'articolo: Liceità della registrazione: Si chiarisce che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la registrazione di una conversazione da parte di uno dei presenti non costituisce reato. Il ragionamento si fonda sul principio che chi partecipa a un colloquio accetta il rischio che le sue parole vengano memorizzate, anche tramite strumenti tecnici. L'atto di registrare è visto come una mera "memorizzazione" di un fatto storico a cui il registrante sta legittimamente assistendo. Condizioni e limiti: La liceità della condotta è subordinata a una condizione essenziale: la presenza fisica di chi registra. Non è invece permesso registrare conversazioni altrui a cui non si partecipa. Inoltre, viene specificato che tale liceità viene meno se la registrazione avviene nei luoghi di privata dimora dell'interlocutore (o nelle sue pertinenze), come definito dall'art. 614 del Codice Penale. Utilizzabilità nel processo: L'articolo distingue nettamente tra la liceità della registrazione e la sua utilizzabilità. La registrazione, se lecitamente effettuata, può essere utilizzata in un processo come prova documentale per far valere o difendere un proprio diritto. Divieto di diffusione: Viene sottolineato che l'utilizzo della registrazione è legittimo solo per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. La diffusione del contenuto a terzi, per scopi diversi (ad esempio, per ledere la reputazione altrui), è illecita e può integrare altri reati, come la diffamazione. In sintesi, il l'articolo offre una disamina tecnica sulla liceità della registrazione di conversazioni, distinguendo l'atto in sé (generalmente lecito a determinate condizioni) dal suo successivo utilizzo, che è vincolato a finalità di tutela giudiziaria.

Fonte: Avv. Giovanni Caviglia - leggi l'articolo



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Giovanni Caviglia

Avvocato Penalista, Civilista ed Esperto in Diritto dell'Unione Europea.




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