La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Scritto da: Giovanni Caviglia - Avv. Giovanni Caviglia




Pubblicazione legale: Il fulcro dell'analisi è la storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23093 dell'11 agosto 2025. Questa pronuncia viene citata come il punto di riferimento nomofilattico che ha risolto il lungo e acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. L'articolo si basa sull'esegesi dei principi di diritto stabiliti da tale sentenza, contestualizzandoli all'interno del quadro normativo di riferimento, principalmente gli articoli 827, 832, 1350 e 2643 del Codice Civile e l'art. 42 della Costituzione. L'articolo tratta dell'istituto della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, analizzandone la natura giuridica, i requisiti formali, gli effetti e i limiti alla luce del definitivo avallo ricevuto dalle Sezioni Unite. Il contributo ricostruisce l'istituto qualificandolo come un negozio unilaterale, non recettizio e puramente dismissivo, la cui causa risiede nell'interesse stesso del proprietario a dismettere il bene, senza che il giudice possa sindacarne le motivazioni "egoistiche". Viene approfondita la soluzione offerta dalla Suprema Corte per superare le obiezioni fondate sulla presunta violazione della funzione sociale della proprietà e sull'abuso del diritto. Un aspetto cruciale dell'analisi è dedicato agli effetti della rinuncia e al principio di irretroattività delle responsabilità. Si chiarisce in modo netto che l'atto, pur valido, non libera il rinunciante dalle obbligazioni pregresse, siano esse di natura tributaria, condominiale, risarcitoria o, di fondamentale importanza, relative alla bonifica ambientale di siti inquinati . In sintesi, l'articolo offre una disamina completa di uno strumento di gestione patrimoniale che, grazie all'intervento delle Sezioni Unite, passa da figura controversa a istituto dotato di certezza e prevedibilità, rappresentando una soluzione legittima per liberarsi di beni onerosi, ma con limiti invalicabili a tutela dei terzi e dell'interesse pubblico .

Fonte: Avv. Giovanni Caviglia - leggi l'articolo



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Giovanni Caviglia

Avvocato Penalista, Civilista ed Esperto in Diritto dell'Unione Europea.




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