Testamento Olografo a “Mano Guidata”

Scritto da: Giovanni Caviglia - Avv. Giovanni Caviglia




Pubblicazione legale: L’istituto del testamento olografo, disciplinato dall’art. 602 c.c., trova nel requisito dell’autografia non una mera formalità, ma il presidio sostanziale della libertà e della personalità del volere del de cuius. La prassi giudiziaria si confronta frequentemente con la fattispecie della cosiddetta "mano guidata", ovvero l'intervento fisico di un terzo a sostegno del testatore affetto da deficit motori o grafici. Tale ipotesi genera una tensione sistemica tra la conservazione della volontà testamentaria (favor testamenti) e la necessità di garantire l’assoluta unipersonalità dell’atto. L’articolo analizza come la giurisprudenza di legittimità abbia risolto tale antinomia, privilegiando la certezza del diritto rispetto all’indagine sulla volontà sostanziale. L’analisi si incentra sulla ratio decidendi dell’Ordinanza n. 9319/2025, con la quale la Suprema Corte ha confermato un orientamento rigoroso: l’intervento di un terzo nella scritturazione, anche se limitato al sostegno della mano, esclude in radice il requisito dell’autografia (art. 606 c.c.), determinando la nullità assoluta della scheda. Il contributo evidenzia due profili critici trattati nella pronuncia e nell’articolo: - La natura oggettiva del vizio: La Corte chiarisce che la perdita dell’autografia opera come causa di nullità a prescindere dalla corrispondenza del testo alla reale volontà del testatore. Si respinge la tesi che vorrebbe degradare tale vizio a causa di annullabilità, affermando che la forma grafica è consustanziale alla manifestazione di volontà nel testamento olografo. - Profili processuali e istruttori: Viene esaminata la ripartizione dell’onere della prova alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite (sent. n. 12307/2015), che impongono a chi contesta l’autenticità l’azione di accertamento negativo. Si sottolinea inoltre, sulla scorta di recenti pronunce (Cass. n. 3603/2024), l’imprescindibilità dell’esame grafologico (CTU) sulla scheda originale, unica modalità idonea a rilevare le alterazioni del tratto tipiche della mano guidata (es. variazioni di pressione, interruzioni del flusso). In chiusura, l'articolo osserva come la giurisprudenza persegua una funzione "profilattica", adottando una regola "bright-line" che non ammette eccezioni basate sul grado di aiuto fornito. Tale approccio, pur severo nel caso concreto, risponde all'esigenza superiore di garantire la stabilità dei rapporti successori, evitando che l'indagine sulla volontà si trasformi in una valutazione soggettiva priva di parametri verificabili.

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Giovanni Caviglia

Avvocato Penalista, Civilista ed Esperto in Diritto dell'Unione Europea.




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