Avvocato Giovanni De Paola a Napoli

Giovanni De Paola

Avvocato esperto in diritto penale dell'economia


Informazioni generali

L'avv. Giovanni De Paola si occupa da oltre 10 anni di diritto penale dell'economia nel territorio della provincia di Napoli. Lo Studio professionale De Paola sito in Napoli al Corso Umberto I si avvale di eccellenti professionisti che unitamente al titolare dello studio fanno della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti al cittadino e in generale alle fasce deboli nei confronti del Fisco, delle Banche, delle Assicurazioni la propria attività di elezione. Si riceve tutti i giorni alle ore 15:00 alle ore 20:00.

Esperienza


Diritto tributario

Avvocato specializzato nella tutela del cittadino nei confronti dell'erario con specifica competenza nel Processo Tributario Telematico.


Diritto penale

Dal 2012 difensore di ufficio presso il Tribunale di Napoli.


Fallimento e proc. concorsuali

Dal 2017 riveste il ruolo di curatore fallimentare di diverse procedure presso il Tribunale di Napoli Nord.


Altre categorie:

Ricorso al TAR, Tutela dei minori, Diritto militare, Diritto civile, Diritto amministrativo, Incidenti stradali, Diritto ambientale, Negoziazione assistita, Separazione, Divorzio, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Affidamento, Adozione, Diritto del lavoro, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Arbitrato, Mediazione.


Referenze

Pubblicazione legale

Sanzioni amministrative e stato di necessita’ alla luce delle nuove disposizioni relative alle misure per il contenimento dell’emergenza covid19

Pubblicato su IUSTLAB

Alla luce della deflagrante epidemia di COVID19 che tuttora sta duramente interessando l’intera Penisola a partire dalla fine di Febbraio 2020 il Governo ha emanato una serie di intervent d’urgenza per fronteggiare il dilagare dell’emergenza sanitaria Un primo intervento di carattere generale si è avuto con la pubblicazione in G.U. del DPCM del 11 marzo 2020 c.d. decreto “restoincasa” misura ad alto impatto socioeconomico che ha previsto fra l’altro l’estensione a tutto su territorio nazionale delle misure di azzeramento delle occasioni di assembramento sociale oltre che del divieto di uscire dalla propria abitazione salvo per comprovate esigenze lavorative, sanitarie e di stratta necessità. Queste gravi misure sostanzialmente senza precedenti nella storia repubblicana hanno seminato ovvio disorientamento nella intera popolazione anche per i numerosi dubbi interpretativi circa l’estensione ed il regime sanzionatorio sotteso al regime di quarantena e in considerazione dell’art. 4 che affidando alla Prefetture il compito di monitoraggio ed esecuzione delle misure di contenimento al capoverso prevede: “Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punit ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. Con il successivo intervento del D.L.19/2020 il Governo, anche per offrire la necessaria copertura costituzionale alle stringenti misure adottate sin qui con provvedimento di natura amministrativa, ha inteso riordinare i provvedimenti di contenzione prevedendo anche una conversione in una severa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 fino ad euro 3000 per le violazioni alle disposizioni al regime di quarantena al netto di quelle condotte di grave allarme sociale che specificamente aggravano il rischio di diffusione del contagio. Tale intervento depenalizza a stretto giro il rilevante numero di violazioni quotidianamente accertate nell’ultimo mese dalla Forze dell’ordine non certo agevolate dal farraginoso sistema dell’autocertificazione affidato a cangianti modelli prestampati ripetutamente emendati oltre che alle incertezze del perimetro dell’estensione delle fattispecie di giustificazione. A tal proposito pare quanto mai opportuno un veloce ripasso della normativa in vigore in tema di cause di esclusione della responsabilità con particolare attenzione all’elemento dello “stato di necessità”. Come è noto l’art. 54 del codice penale stabilisce che “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”. Come è noto anche la L.689/81 (legge regolatrice in materia di sanzioni amministrative) all’art. 4 prevede una clausola di salvaguardia non dissimile escludendo la responsabilità di chi commette una violazione nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. A riguardo è opportuno sottolineare che ai fini della sussistenza dell’esclusione il parametro di riferimento sono proprio gli articoli 51, 52 e 54 del Codice Penale talchè lo stato di necessità anche per le sanzioni amministrative deve essere valutato alla stregua dei principi fissati dalla Giurisprudenza di legittimità ( gravita ed inevitabilità del pericolo, non differibilità della condotta, imminenza e concretezza dello stato di pericolo). Un ultima annotazione in merito al prevedibile incremento del contenzioso relativo alle violazioni delle disposizioni sulla quarantena. Anche per le sanzioni amministrative chi invoca l’esistenza di un esimente di legge quale lo stato di necessità o l’adempimento di un dovere (si pensi all’obbligo di recarsi sul posto di lavoro) è onerato di provarlo con precise allegazioni documentali non essendo sufficiente la mera dichiarazione del trasgressore. A tal riguardo sarà quanto mai opportuno conservare a futura memoria ogni documentazione probatoria a sostegno circa la scusabilità della violazione delle disposizioni quarantenarie. (certificazioni mediche, scontrini, attestazioni di presenza al lavoro etc). 1 aprile 2020 Avv. Giovanni De Paola

Lo studio

Giovanni De Paola
Corso Umberto I N. 201
Napoli (NA)

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