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Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni.

Scritto da: Giovanni Longo - Pubblicato su IUSTLAB

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Caduta in R.S.A., casa di riposo o casa di cura: risarcimento danni.

Caduta in una R.S.A.: non è raro il caso di un anziano ricoverato in una R.S.A. che cade procurandosi magari gravi danni.

Una caduta per una persona anziana può provocare lesioni anche molto gravi, come la frattura degli arti, dell’anca, traumi cranici e danni cerebrali che possono causare disabilità permanenti e addirittura il decesso della persona.

Spesso i familiari degli anziani chiedono se è possibile che le strutture sanitare, le case di riposo o di cura e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) possano essere ritenute responsabili in caso di caduta accidentale del paziente anziano.

Risarcimento danni per caduta del paziente anziano e l’onere della prova

Le strutture sanitarie ed assistenziali sono responsabili della caduta accidentale del paziente e sono quindi tenute al risarcimento di tutti i danni patiti dal danneggiato e dai suoi familiari.

Per liberarsi da tale responsabilità la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente.

Nella sentenza n.12033 del 2017, ad esempio, il Tribunale di Roma ha ritenuto responsabile una casa di cura per la caduta dal letto di un paziente che, a causa delle gravi lesioni riportate, decedeva poco dopo nel reparto di terapia intensiva.

Le condizioni della persona ricoverata erano precarie, non era autonomo ed il rischio di caduta era prevedibile, considerati i suoi problemi di equilibrio e deambulazione.

La casa di riposo è stata quindi ritenuta responsabile perché non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare la caduta del paziente, nonostante gli evidenti fattori di rischio (tanto da essere ritenuta necessaria l’adozione delle spondine per il letto).

Il giudice ha quindi disposto un risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima e un risarcimento del danno biologico , trasmissibile iure hereditatis agli eredi, per il danno da  I.T.T. patito dalla vittima nel periodo compreso tra il fatto illecito ed il decesso.

Infine è stato liquidato anche un risarcimento del danno subito dalla moglie e dai figli della vittima, per le spese sostenute e per il mancato futuro apporto economico conseguente il decesso del coniuge.

La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è di natura contrattuale, di conseguenza, per ottenere un risarcimento spetta al danneggiato l’onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e di un inadempimento, della casa di cura, di riposo, RSA od ospedale, idoneo a provocare il danno subito.

Mentre la struttura, per liberarsi da tale responsabilità, deve dimostrare che non c’è stato alcun inadempimento da parte sua (art. 1218 Codice civile) o da parte del personale sanitario (art.1228 c.c.) oppure che lo stesso si sia verificato per cause ad essa non imputabili.

Il rapporto invece che intercorre tra i parenti del paziente e la struttura sanitaria è di natura extracontrattuale ed in questo caso per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno sofferto.

Per verificare il nesso di causalità tra l’inadempimento della struttura ed il danno patito dal paziente il giudice deve applicare il criterio del “più probabile che non”.

Dall’istruttoria era risultato che le sponde del letto, al momento del sinistro, non erano sollevate; quindi, o l’uomo era caduto a causa dell’assenza di tali strumenti di contenzione oppure si trovava fuori dal letto senza la necessaria assistenza, considerato l’evidente e riconosciuto forte rischio di caduta.

Ragion per cui il giudice ha confermato la piena responsabilità della struttura e ha disposto il risarcimento per malasanità per tutti i danni provocati dalla caduta.

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Avv. Giovanni Longo - Avvocato civilista tributarista

Giovanni Longo è un avvocato, arbitro e mediatore professionista D.M. 28/10. Accoglie i propri assistiti presso il suo Studio di Pisa, dove si avvale della collaborazione multidisciplinare di altri professionisti in diritto per svolgere consulenze ed assistenza legale. Lo Studio Legale dell’avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la sua vitalità che permettono di instaurare una relazione con i clienti solida e sempre improntata alla fiducia ed al rispetto reciproco (come da omonimo sito internet studiolegalegiovannilongo).




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Esperienza


Incapacità giuridica

L'avv. Giovanni Longo ha assunto decine di incarichi come a.d.s. e tutore, ampio conoscitore della materia. Disponibile ad assistere sia il beneficario sia i famigliari nella redazione del ricorso, che eventualmenrte a sostenere l'a.d.s. negli adempimenti successivi.


Investimenti

L'avv. Giovanni Longo, essendo legato al mondo consumeristico si è interessato assiduamente a problematiche legate al diritto bancario e dell'intermedizione finziaria, avendo seguito numerosi filoni e curato decine di cause legate ai crack Parmalati, Cirio Finpart, Argentina Vicenza, MPS, derivati, diamanti, Fondo Obelisco, Polizze Index, Buoni Fruttiferi Postali, eccetera.


Diritto tributario

L'avv. Giovanni Longo si occupa di contenzioso fiscale e tributario (cartelle, ordinanze, ecc), sia avanti le commissioni tributarie provinciali che regionali. Se del caso, verrà affiancato da commercialisti competenti e preaprati. Assiste i propri clienti nella gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria, sia relativamente alle imposte dirette che all’IVA, all’imposta di registro ed alle imposte ipocatastali. Attraverso un’assistenza fiscale personalizzata, lo studio legale affianca la propria clientela con particolare attenzione all’aspetto societario e fiscale.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Arbitrato, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Brevetti, Marchi, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dello sport, Mediazione, Diritto bancario e finanziario, Multe e contravvenzioni, Cassazione, Matrimonio, Locazioni, Sfratto, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto immobiliare, Diritto ambientale, Risarcimento danni.


Referenze

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo.

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Recesso: casi un cui è possibile esercitarlo. Potrà essere esercitato soltanto per i CONTRATTI A DISTANZA E/O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (Codice del Consumo Tit. III Capo. I, sez. II) Nel contratto a distanza i due soggetti non sono fisicamente presenti, ma il contratto può avvenire tramite internet, telefono, eccetera. Per tale motivo è prevista una tutela maggiore per il consumatore (diritto di recesso o c.d. “ripensamento”). La norma esclude da tale tipologia alcuni contratti, fra i quali: servizi finanziari, soggetti ad una regolamentazione specifica contratti conclusi tramite distributori automatici (immediata visibilità del bene) contratti con operatori telecomunicazioni, impiegando telefoni pubblici contratti relativi a costruzione o vendita o altri diritti reali beni immobili con esclusione delle locazioni contratti conclusi in occasione di vendite all’asta. Il diritto di recesso è applicabile soltanto per i contratti conclusi a distanza e solo dopo che è stata fornita dal venditore la documentazione, non si applica quindi se il cittadino acquista un bene, per esempio, in un negozio. Se il venditore non esegue la prestazione entro 30 gg dovrà informare il consumatore che potrà o recedere e riavere i soldi indietro o pattuire una diversa fornitura. Le norme sul diritto di recesso non si applicano per: contratti di generi alimentari, bevande contratti relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero per un periodo stabilito se il prezzo è soggetto a fluttuazione che il venditore non può controllare quando la fornitura è iniziata col consenso del consumatore beni su misura o personalizzati o che si possono deteriorare fornitura di giornali, periodici, riviste fornitura prodotti audiovisivi software sigillati ed aperti dal consumatore. NON E’ CONSENTITO IL DIRITTO DI RECESSO nei contratti last minute, e autonoleggio Easy Car Limited noleggio auto con servizio di prenotazione via internet. Il diritto di recesso o “ripensamento”, può essere esercitato senza specificare il motivo, e senza pagare nulla, purchè venga fatto per scritto ed esercitato entro 14 gg per i beni: dalla data del ricevimento per servizi: dalla data di conclusione del contratto Se venditore non ha ottemperato ai propri doveri informativi, i 14 gg. decorreranno da tale data. Gli effetti: Se il bene è già stato consegnato, il consumatore DEVE restituire il bene entro 10 gg. con spese a carico del consumatore; il venditore dovrà restituire le somme entro 14 gg. Sono nulle le clausole che limitano la restituzione dei denari in caso di recesso Se l’acquisto è sorretto da un finanziamento, esercitato il recesso decade anche questo (mutuo di scopo, contratto collegato)

Pubblicazione legale

Pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73.

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Pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73. Procedura esecutiva presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: dubbi sulla legittimità del pignoramento di un credito vantato dal cittadino non già nei confronti di un terzo, bensì nei confronti della stessa creditrice procedente. Il cittadino ha ricevuto un “anomalo” atto di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 72 bis D.P.R. 602/73) da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per un asserito debito da lui contratto e presente in una cartella. Con tale atto l’Agenzia delle Entrate Riscossione ordina al terzo pignorato (che è sé stessa), di pagare le somme di denaro relative a delle spese di giudizio derivanti da una sentenza di cui era creditore proprio l’asserito debitore. Il cittadino ha evidenziato l’identità fra creditore e terzo pignorato: per tale motivo ha invocato la nullità dello strumento giuridico adottato. L’atto di pignoramento qualificato “presso terzi”, non può tecnicamente e giuridicamente qualificarsi quale pignoramento “presso terzi” in quanto l’asserito creditore ed il terzo pignorato sono lo stesso soggetto, titolare di identica partita iva. Quindi manca un soggetto che possa qualificarsi come “terzo”. In pratica l’Agenzia delle Entrate utilizzando “arbitrariamente” lo strumento “casalingo e stragiudiziale” lei riconosciuto dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 si è inventata « un assurdo e illogico pignoramento presso sé stessa delle somme », intendendo auto-pignorarsi delle somme e di cui è creditore il cittadino, senza che nessun organo esterno e terzo possa controllare l’operato del creditore e del terzo che nel caso di specie…coincidono. Ciò manifesta un patente conflitto di interessi. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate avesse voluto “compensare” le poste di debito/credito fra le parti, avrebbe dovuto al limite introdurre un ordinario giudizio di cognizione, al fine di far accertare le poste del dare/avere. La condotta tenuta potrebbe integrare il reato di abuso di potere, violazione di norme imperative. che dispongono la sospensione immediata della riscossione. Inoltre l’atto di pignoramento notificato ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 avrebbe dovuto, a pena di nullità, contenere l’espressa indicazione che “ contro il presente atto sono ammesse le opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. 29.9.73, n. 602 e dall’art. 29 del D. Lgs. 26.2.99, n. 46 ”. Ebbene, nel caso di specie, tale fondamentale informazione non è stata riportata. Il cittadino ha allora proposto una opposizione agli atti ed all’esecuzione, ed il Giudice delle Esecuzioni ha sospeso preliminarmente evidenziando come la procura rilasciata al difensore, mancando degli elementi essenziali e stabiliti dalla legge, deve considerarsi invalida, oltre che dubitare fortemente circa la legittimità dell’intrapresa procedura esecutiva presso terzi, in cui è stato pignorato un credito vantato dal cittadino non già nei confronti di un terzo, bensì nei confronti della stessa creditrice procedente. ordinanza

Pubblicazione legale

Perdita del possesso del veicolo

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Perdita del possesso del veicolo: la mancata annotazione da parte del concessionario del veicolo ricevuto, comporta responsabilità valutabile in sede civile. E’ quanto accaduto ad un malcapitato automobilista, il quale si è recato presso una concessionaria per acquistare una nuova vettura, restituendo indietro il precedente veicolo. Il cittadino credeva che fosse “tutto a posto”, ed invece a distanza di anni si è visto recapitare richieste di pagamento dei bolli auto della sua precedente autovettura. Ma il cittadino non si è dato per vinto e così si è rivolto al Giudice di Pace, per far accertare e dichiarare che la vettura in realtà non era più in suo possesso oramai da anni, in quanto consegnata alla concessionaria. Il Giudice ha evidenziato la piena responsabilità della concessionaria per non aver provveduto, come era suo preciso obbligo, a rottamare o ad eseguire il passaggio di proprietà della vettura ceduta. Infatti, dalla data in cui l’automobilista ha consegnato la vecchia vettura per acquistare quella nuova, questa non è più tornata in possesso del cittadino, e la concessionaria ha omesso negligentemente di ottemperare ad un preciso obbligo spettante all’acquirente e quindi a chi ha il possesso e la proprietà di un bene mobile registrato, che è quello appunto di intestarlo a proprio nome o rottamarlo, se inservibile. Il risultato per il cittadino è stato quello di vedersi riconsociuto il suo diritto a non essere considerato più proprietario del veicolo a far data della consegna del mezzo al concessionario, con esonero di dover pagare i bolli e le altre imposte, riferite ad un veicolo oramai da tempo più nella sua materiale disponibilità. A causa dell’inerzia e della scarsa professionalità della società convenuta si è reso necessario l’intervento del Giudice, il quale ha quindi infine correttamente ritenuto di addossare le spese legali a carico della concessionaria. sent 596-2019

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Lungarno Bruno Buozzi 13
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