Pubblicazione legale:
L’emergenza Covid-19 Pandemy ha collocato al centro del dibattito il tema della responsabilità sanitaria.
Tale tematica ha una valenza particolarmente estesa rispetto alla responsabilità medica poiché si fa riferimento alle prestazioni rese da una pluralità di soggetti con diverse qualifiche (medici, paramedici, infermieri, ausiliari) e riporta l’attenzione sulla disfunzione organizzativa, che potrebbe rilevare quale criterio di imputazione della responsabilità della struttura sanitaria.
Vista l’impossibilità de jure condito di configurare la responsabilità diretta delle strutture sanitarie – che possono rispondere sul piano civilistico, ove assumono obblighi risarcitori – la giurisprudenza penale nelle rare pronunce sul tema, per gli eventi lesivi da reato, tende a ripartire la responsabilità tra i medici, gli operatori sanitari e gli organi amministrativi.
In tale contesto, soprattutto nei casi in cui il sanitario è costretto ad operare in strutture che presentino evidenti deficit di mezzi e organizzativi, l’operato del medico è esposto a numerosi e rilevanti rischi di responsabilità penale, in cui gli operatori sanitari sono costretti ad accollarsi, nei casi più estremi, quella che in dottrina è definita colpa per assunzione.
Tali responsabilità vengono in rilievo in maniera ancora più marcata durante le fasi emergenziali e tendono a favorire la proliferazione della cd. medicina difensiva: si ripropone dunque la problematica dell’inadeguatezza dell’art. 590 sexies c.p., introdotto nel codice penale con la legge Gelli-Bianco e dedicato alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.
Fonte: Giurisprudenza Penale - leggi l'articolo