Conferenza:
La morte del beneficiario è una delle cause di estinzione della procedura di amministrazione di sostegno. Ancorché non vi sia una espressa norma di legge è comunque facile intuirne il perché: venendo meno il soggetto destinatario della misura di protezione, ed estinguendosi la capacità giuridica dello stesso, vengono meno i poteri di rappresentanza (e di assistenza) del suo Amministratore di Sostegno e si apre la successione ereditaria. Non esistendo più un soggetto da tutelare la procedura di A.D.S. si deve chiudere. Vi sarà quindi, per forza, un lasso di tempo in cui l’Amministratore di sostegno, seppur decaduto dal proprio Ufficio di rappresentanza o assistenza, potrebbe comunque di fatto trovarsi a “gestire” alcune incombenze residuali quali, ad esempio, l’organizzazione del funerale del beneficiario e il pagamento delle relative spese. Il decesso del beneficiario di amministrazione di sostegno produce quindi contemporaneamente due effetti: da un lato l’apertura della successione (nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 456 c.c.) e dall’altro la decorrenza del termine per l’Amministratore di sostegno per il deposito del rendiconto (art. 385 c.c. applicabile all’A.D.S. in forza del richiamo dell’art. 411 c.c.) che porterà, come abbiamo visto, alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura. Vi è però un’altra importante questione che coinvolge l’Amministratore di sostegno a seguito del decesso del beneficiario: quella inerente al problema di capire a quale soggetto consegnare i beni che appartenevano al beneficiario.
Fonte: CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO