Pubblicazione legale:
Affrontare una separazione o un divorzio può risultare un percorso complicato e doloroso, che talvolta implica l’assistenza di un legale, più udienze dinanzi al Giudice e disaccordi anche accesi con l’ex coniuge. Al termine di questo iter, può essere riconosciuto il diritto a percepire un assegno di mantenimento. Altre volte, la separazione o il divorzio si definiscono in modo consensuale e rapido, con la previsione dell’assegno a favore del coniuge economicamente più debole. Può persino capitare che i due ex decidano di regolare il versamento dell’assegno tramite un accordo scritto di natura privata.
Indipendentemente dalla modalità con cui è stato stabilito, può verificarsi che l’ex obbligato al pagamento non versi quanto dovuto per diversi mesi. Sorge dunque la domanda: in che modo è possibile recuperare le somme arretrate e qual è la procedura più efficace? Questa sintetica guida fornisce una panoramica dei rimedi previsti dalla legge a tutela di chi subisce il mancato pagamento.
Se l’ex coniuge o coniuge non procede al versamento dell’assegno di mantenimento, la legge mette a disposizione due strumenti principali:
Azione civile
Inviare una lettera di diffida (autonomamente o tramite un avvocato) per sollecitare il pagamento.
Se l’ex non adempie, occorre procedere con l’atto di precetto o, a seconda dei casi, con la richiesta di decreto ingiuntivo, per poi arrivare – se necessario – all’esecuzione forzata.
Azione penale
Presentare querela presso Carabinieri, Polizia o Procura, senza obbligo di avvalersi di un legale in questa fase iniziale.
Le due strade possono anche essere percorse in parallelo: è dunque possibile sia inviare la diffida sia, allo stesso tempo, sporgere querela.
L’assegno di mantenimento consiste nella corresponsione periodica (di norma mensile) di una somma di denaro a favore del coniuge sprovvisto di mezzi economici adeguati.
Con la separazione: l’obbligo di assistenza materiale rimane in piedi se uno dei due coniugi non dispone di redditi sufficienti, purché non sia stato dichiarato responsabile della separazione (c.d. addebito).
Con il divorzio: può essere riconosciuto un assegno (detto divorzile) se l’ex coniuge non possiede mezzi propri o non è in grado di procurarseli per motivi oggettivi. Le pronunce più recenti della Cassazione si sono orientate a valutare l’autosufficienza economica, ridimensionando il precedente criterio del “tenore di vita” matrimoniale.
Quando il Giudice stabilisce un assegno di mantenimento (sia in sede di separazione sia di divorzio), oppure quando è fissato tramite un accordo privato, l’importo originario può subire una rivalutazione automatica.
La legge prevede, infatti, il cosiddetto adeguamento Istat, che tiene conto dell’aumento del costo della vita e dell’inflazione. È sufficiente utilizzare i numerosi servizi online che consentono di calcolare l’aggiornamento inserendo l’importo iniziale, la data di decorrenza e la data di riferimento per la rivalutazione.
Se l’ex obbligato non versa l’assegno mensile da qualche tempo, è possibile recuperare le somme complessivamente maturate (arretrati). Ad esempio, se l’assegno è di 500 euro al mese e non viene corrisposto per 10 mesi, l’importo dovuto ammonterà a 5.000 euro, oltre agli interessi legali.
Le modalità per recuperare gli arretrati variano a seconda che il diritto all’assegno di mantenimento sia stato stabilito:
In sede di separazione o divorzio davanti al Tribunale: il provvedimento del Giudice (sentenza, decreto di omologazione, ecc.) costituisce titolo esecutivo, rendendo più rapida la procedura.
Con scrittura privata: in questo caso, non essendoci un titolo esecutivo emanato dall’autorità giudiziaria, è necessario ottenere un decreto ingiuntivo prima di procedere all’esecuzione.
Se un provvedimento giudiziario (ad esempio la sentenza di separazione o divorzio) stabilisce l’obbligo di versare l’assegno, la procedura per il recupero dei crediti insoluti è più snella.
Diffida: si invia una raccomandata a/r (meglio se redatta da un avvocato) con cui si chiede il pagamento entro un termine (spesso 15 giorni).
Precetto: se l’obbligato non adempie, si notifica l’atto di precetto, basato direttamente sul titolo esecutivo (sentenza o decreto di omologazione).
Pignoramento: decorsi i 10 giorni dalla notifica del precetto senza che il pagamento sia avvenuto, è possibile procedere al pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi (ad esempio, il datore di lavoro del debitore).
Nel caso in cui il diritto all’assegno di mantenimento derivi da un semplice accordo privato:
Diffida: anche qui, si invita formalmente l’obbligato al pagamento entro un termine tramite raccomandata a/r.
Decreto ingiuntivo: se non vi è riscontro, occorre presentare un ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale.
Precetto e pignoramento: qualora il decreto ingiuntivo non sia opposto e diventi esecutivo, si potrà procedere alla notifica del precetto e, in caso di ulteriore inadempimento, al pignoramento.
Questa seconda procedura risulta, in genere, più lunga e complessa poiché priva, in partenza, di un immediato titolo esecutivo.
Il diritto a ottenere le singole rate dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal mese successivo a quello per cui l’assegno sarebbe dovuto. Ciò significa che ogni mensilità “scade” autonomamente: non viene meno l’intero diritto al mantenimento, ma si prescrivono progressivamente le singole rate arretrate, una dopo l’altra, se non vengono reclamate entro cinque anni.
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento può configurare anche un reato. La normativa vigente prevede infatti pene detentive fino a un anno o una multa per il coniuge o ex coniuge che si sottragga al versamento dell’assegno stabilito in caso di separazione o divorzio (o in ipotesi di nullità del matrimonio).
Per l’azione penale, non è richiesta la presenza di un legale nella fase della querela: è sufficiente recarsi presso Carabinieri, Polizia o Procura, esporre i fatti e depositare la denuncia. L’eventuale assistenza di un avvocato diventerà necessaria solo in un momento successivo, ad esempio per costituirsi parte civile nel processo.
In sintesi, se l’ex coniuge o coniuge non effettua il versamento dell’assegno di mantenimento per più mensilità, è possibile agire sia in ambito civile sia penale, anche contemporaneamente. Sebbene l’iter civile richieda il supporto di un professionista, il risultato può consentire di recuperare coattivamente gli arretrati tramite l’esecuzione forzata. Sul fronte penale, la presentazione della querela non necessita di un avvocato e può condurre a un procedimento giudiziario a carico dell’ex inadempiente.
Giovanni Salatto
Avvocato