Sentenza giudiziaria:
L'attore subìva danni fisici a seguito di una caduta per strada. Citava in giudizio, dunque, il Comune, ente proprietario della strada ove il sinistro era accaduto. A causa dell'insussistenza dell'insidia stradale, intesa come pericolo per l'incolumità del pedone non visibile e non prevedibile, nonchè del nesso causale tra danno subìto ed insidia stessa, il Giudice di Pace rigettava la richiesta, escludendo qualsiasi tipo di responsabilità in capo all'ente comunale.