Avvocato Giulia Sorrentino a Modena

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Phishing Frode informatica. La responsabilità della vittima e della banca.

Scritto da: Giulia Sorrentino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Negli ultimi anni, l’incremento della digitalizzazione, anche nel settore bancario, ha aumentato notevolmente i rischi in capo alla clientela, sempre più esposta a nuove tipologie di frodi e truffe. Con l’espressione phishing si fa riferimento ad una truffa realizzata attraverso internet. Lo schema dell’operazione fraudolenta è il seguente: l’utente riceve messaggi di posta elettronica che riproducono l’interfaccia e le comunicazioni utilizzate da istituti di credito, chiedendo l’inserimento di dati riservati (password, codici utente, pin).

I dati riservati, una volta forniti, vengono di fatto acquisiti fraudolentemente da soggetti terzi che li useranno per accedere con le vostre credenziali ed effettuare operazioni disparate.

La prima cosa da fare in questi casi è mettervi in contatto, magari recandovi personalmente, con il Vostro istituto di credito per capire effettivamente se l’email ricevuta parte proprio dalla vostra banca. Tenete presente che, generalmente, gli istituti di credito non contattano la clientela tramite email chiedendo l’inserimento di dati sensibili e riservati.

In questo articolo ho intenzione di approfondire gli aspetti civilistici di riparto della responsabilità quando si verifica un fenomeno come quello in esame. Nello specifico, si tratta di capire chi risponde dell’avvenuta sottrazione delle credenziali e quindi della truffa perpetrata ai danni dell’utente? In questi casi, la condotta del singolo assume un peso decisivo. Non esiste una risposta univoca e valida sempre, ma occorre differenziare a seconda dei casi e delle peculiarità della vicenda.

Quando è responsabile la vittima di phishing? Casistica

Molte pronunce dell’Arbitro bancario finanziario riconoscono una condotta colposa del danneggiato, il quale ha rivelato le credenziali riservate a fronte di email truffaldine redatte con evidente scopo fraudolento. Indice dello scopo fraudolento è per esempio l’uso di un linguaggio non corretto, lessico inadeguato e presenza di errori ortografici manifesti nella comunicazione email. Tali elementi devono far sorgere in capo al singolo un fondato dubbio circa l’identità del mittente.  

In poche parole, l’utente danneggiato, il quale ha rivelato le proprie credenziali di accesso al sistema di home banking non cogliendo le spie d’allarme presenti nei messaggi email, è personalmente responsabile dell’accaduto, ponendo in essere una condotta colposa.

Diversamente, in altre ipotesi il Giudice ha ritenuto responsabile la banca per non aver adottato e offerto un adeguato sistema di sicurezza. Nel caso di specie, per esempio, l’utente non disponeva di una password aggiuntiva rispetto quella di accesso.

Un altro indice di bassa sicurezza del sistema e quindi di responsabilità della banca è dato dalla comunicazione di “anomalia dell’operazione” che perviene tramite email e non sms. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto il messaggio sms un mezzo di comunicazione più celere e letto con maggior frequenza rispetto la casella postale, quindi più idoneo a raggiungere velocemente il cliente colpito dalla frode.

Grava sulla banca la prova del corretto funzionamento del proprio sistema. Tale considerazione si collega con quanto approfondito nel precedente articolo (inserire link). L’istituto di credito è tenuto ad una diligenza “qualificata”, quella dell’accorto banchiere, e la corretta operatività del servizio bancario

Phishing e Skimming le nuove frontiere della frode

Dal phishing va distinto lo skimming. Quest’ultimo non è altro che un diverso fenomeno criminale realizzato tramite un apparecchio per la lettura e memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte di credito. Lo skimming identifica le truffe realizzate tramite clonazione di carte di credito o debito. Il phishing, invece, identifica le truffe basate su transazioni on line non autorizzate. La polizia postale indica dei protocolli comportamentali che potranno esserti d’aiuto.  


Avv. Giulia Sorrentino - Avvocato civilista a Modena

Sono Giulia Sorrentino, avvocato civilista, specializzata in contrattualistica, diritto dei trasporti, diritto commerciale e bancario. Laureata con lode all'Università di Catania, ho svolto un tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bologna e ho conseguito l'abilitazione nel 2018. Collaboro con uno studio professionale a forte vocazione internazionale ove fornisco assistenza e consulenza professionale, giudiziale e stragiudiziale, a privati e imprese. Offro servizi legali su tutto il territorio nazionale, credendo fortemente nella digitalizzazione del settore.




Giulia Sorrentino

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Da oltre tre anni assisto, giudizialmente e stragiudizialmente, le realtà aziendali presenti sul territorio. In particolare, offro un supporto nella configurazione e strutturazione di accordi contrattuali, patti parasociali, contratti di cessione, recupero crediti e tanto altro. Le necessità aziendali sono in continuo divenire e mutano a seconda delle variabili esterne, pertanto occorre sempre riuscire a trovare delle risposte alle problematiche che di volta in volta vengono presentate. Ho assistito sia piccole che medie imprese e l'approccio che prediligo è quello di trovare, laddove possibile, soluzioni conciliative.


Diritto civile

L'interesse per il diritto civile caratterizza da sempre il mio percorso formativo, di studi e professionale. L'interazione tra privati, persone fisiche e imprese, è rimessa al diritto civile di cui mi occupo nelle sue molteplici sfaccettature. Seguo sia privati che aziende offrendo un supporto concreto, rapido e risolutivo alle questioni che di volta in volta si presentano.


Contratti

Mi occupo quotidianamente di contrattualistica, redazione, stesura di accordi e interpretazione di scritture private. Lavoro a stretto contatto con società e privati che necessitano di consulenza e assistenza legale nei vari settori operativi (appalti, trasporti, agenzia).


Altre categorie:

Diritto bancario e finanziario, Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Diritto di famiglia, Divorzio, Matrimonio, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto dei trasporti terrestri, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Rebecca S.

Ho contattato l'Avv. Sorrentino per una consulenza in materia civilistica (appalto). L'Avv. ha saputo, con competenza, assistermi ed ha fornito un supporto fondamentale nella trattativa conclusa. Ne ho apprezzato molto la disponibilità e l'onestà professionale. Rebecca S. (Bomporto)

Pubblicazione legale

Bonifici on line non autorizzati. Quando scatta la responsabilità della banca.

Pubblicato su IUSTLAB

Al giorno d’oggi le operazioni bancarie vengono compiute, prevalentemente, da migliaia di utenti tramite le piattaforme di home banking. Generalmente, per garantire un’operatività sicura, il cliente ha a disposizione un codice identificativo, una password e una chiave di autenticazione (con un sistema di protezione a due fattori) per effettuare l’accesso. Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi di disconoscimento di operazioni bancarie non autorizzate. Mi riferisco alle ipotesi di bonifici materialmente deviati dall’esterno e indirizzati a beneficiari sconosciuti o pagamenti che vengono inspiegabilmente addebitati sul proprio conto. Quando scatta la responsabilità della banca? In questo articolo cercheremo proprio di far chiarezza sulle ipotesi di responsabilità della banca a fronte di operazioni effettuate dalla clientela tramite home banking non preventivamente autorizzate. In linea di massima, il prestatore del servizio (la banca) ha l’obbligo di assicurare che i dispositivi forniti alla clientela non siano accessibili a soggetti diversi dal legittimo titolare. L’istituto di credito è ,infatti, tenuto ad operare secondo il parametro di diligenza, ex art. 1176 II comma c.c., dell’accorto banchiere. In capo alla banca gravano obblighi di informazione e protezione verso i clienti in ragione della asimmetria che caratterizza il rapporto interno. La clientela si pone rispetto la banca in una “posizione debole” sia a livello informativo sia a livello di forza contrattuale. Questo giustifica gli obblighi informativi e di protezione posti a carico dell’istituto di credito. Al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, la giurisprudenza tende a ricondurre nell’area del rischio professionale dell’istituto di credito l’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi (Cass. Sent. 2950/2017). In poche parole la banca ha l’obbligo di adottare tutti gli accorgimenti adeguati per prevenire e quindi evitale un accesso fraudolento al sistema di home banking da parte di soggetti non autorizzati. Responsabilità per esercizio di attività pericolosa Nello specifico, qualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego di dati raccolti per finalità non conformi alla legge, la banca risponde ai sensi dell’art. 2050 c.c. responsabilità per esercizio di attività pericolosa. L’attività delle banche è ritenuta pericolosa nella misura in cui comporta la gestione di dati sensibili dei clienti. A tal proposito, infatti, opera la disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l’art. 15 del D.lgs.196/2003 prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ed ancora, i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita degli stessi o accesso non autorizzato. L’intermediario (la banca) ha quindi l’obbligo, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, di adottare tutti gli accorgimenti adeguati a prevenire l’illecita captazione degli stessi. Diversamente si andrà incontro ad una responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Si tratta di una responsabilità oggettiva aggravata. Il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma è tenuto a fornire la prova positiva di una causa esterna (ad esempio la colpa dell’utente che ha mal custodito o rivelato a terzi le chiavi di accesso al sistema). Alla base di questo modello di responsabilità vi è una giustificazione al contempo sociale e commerciale, il cosiddetto rischio di impresa . L’idea è quella secondo cui i rischi di attività oggettivamente pericolose, che interessano un’ampia moltitudine di utenti gravano, sull’impresa che può, grazie alla determinazione dei prezzi di vendita di beni o servizi, convertire tali rischi in costi distribuiti, così, tra tutti i consumatori e non sul singolo. Quali meccanismi è possibile attivare? Per accertare la responsabilità della banca si potrà avviare un giudizio ordinario e chiedere al Giudice la condanna al risarcimento del danno subito, generalmente quantificato nella somma sottratta al singolo dall’operazione non autorizzata. Peraltro occorre ricordare che in materia dei contratti bancari la legge impone la mediazione obbligatoria. Ciò significa che prima di rivolgersi al Giudice, dando avvio ad un procedimento ordinario, occorrerà esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda. Come vedi, ogni vicenda ha delle peculiarità proprie e delle caratteristiche che la rendono unica. Rivolgersi ad un legale può aiutarti a capire come procedere, i passaggi da seguire e quali strade è possibile percorrere. Infine, vale la pena ricordare che, una valida alternativa, all’avvio di un giudizio per la definizione della controversia, può essere la presentazione di un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta di uno strumento di tutela celere, semplice ed economico rispetto l’instaurazione di un procedimento ordinario dinanzi ad un giudice. Un sistema di risoluzione delle controversie, tra clienti e banche, alternativo al giudizio ordinario. Per depositare il ricorso non è necessaria l’assistenza di una avvocato, ma si potrà seguire una procedura on line, depositando la relativa documentazione. Proporre tale ricorso non escluderà, in una fase successiva, la possibilità di adire il giudice ordinario. Contemporaneamente non possono essere attivati entrambi gli strumenti. L’unico limite del ricorso all’ABF è rappresentato dal fatto che le sue decisioni non sono vincolanti, come vale per le sentenze di un giudice, ma hanno un effetto “persuasivo” . Se la banca non rispetta le decisioni dell’Arbitro viene resa pubblica per cinque anni la notizia dell’inadempimento sul sito internet della banca e del ABF. Ad oggi tale strumento ha un’operatività in forte crescita perché offre una risposta concreta ai cittadini che non intendono sottostare alle tempistiche di un processo e affrontare costi senz’altro più elevati dei 20 euro necessari per la presentazione del ricorso all’ABF. #dirittobancario #dirittocivile #responsabilitàbanca #attivitàpericolosa #ABF

Pubblicazione legale

Codice di condotta in materia di Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

Pubblicato su IUSTLAB

Con delibera del 06 ottobre 2022 è stato ufficialmente accreditato il nuovo Organismo di Monitoraggio per tutelare i dati dei consumatori nei sistemi di informazione creditizia (SIC). I Sistemi di informazione creditizia sono banche dati consultabili da istituti di credito, finanziarie, società di leasing e in generale i soggetti che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento per l’acquisto/fornitura di beni o servizi, al fine di verificare la solvibilità e affidabilità dei richiedenti il credito. Dalle informazioni contenute in queste banche dati può dipendere la concessione o meno di un credito. Diventa quindi indispensabile una regolamentazione precisa e puntale dei dati e delle informazioni contenute nei relativi sistemi. Il Garante della Privacy ha definitivamente approvato il nuovo Codice di condotta in materia di SIC. Il codice di condotta contiene: - Le categorie dei dati che possono formare oggetto di trattamento (dati anagrafici, socio – demografici, contabili non anche i dati sensibili); - Gli obblighi da rispettare per il trattamento dei dati da parte degli operatori (periodo di conservazione dati); - Le modalità di raccolta e registrazione dati; - I tempi di conservazione; - Le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione; Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali, le verifiche sul rispetto del codice di condotta e sull’eventuale violazione dello stesso sono rimesse all’Organismo di Monitoraggio frodi al quale potrà essere proposto reclamo.

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