Avvocato Giulia Sorrentino a Modena

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Spese straordinarie. Il preventivo necessario accordo ed il superiore interesse del minore.

Scritto da: Giulia Sorrentino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il dovere di contribuire al mantenimento dei propri figli non viene meno con la fine del matrimonio o della mera convivenza, ma è stabilito per legge, rispondendo ad un superiore interesse solidaristico.

Nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è di regola il giudice che adotta tutti i provvedimenti che riguardano i minori, anche per ciò che concerne il contributo al mantenimento. Il genitore presso cui il minore è collocato è di regola destinatario di un contributo al mantenimento. Le spese straordinarie, invece, sono poste a carico di entrambi i genitori. Ovviamente non è escluso che il Giudice o le parti di comune accordo stabiliscano diversamente, tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.

Spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento e spese straordinarie da dividere.

 Per tali spese non esiste una elencazione tassativa. La giurisprudenza tende a qualificare straordinarie le spese – escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – che riguardano eventi eccezionali o rispondono ad esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (es. spese per interventi chirurgici, occhiali da vista, lezioni private, viaggi studio, attività sportive agonistiche).

Di converso, rientrano nelle spese ordinarie, ricomprese nel contributo al mantenimento, tutti gli esborsi che ricorrono frequentemente, come: spese per vitto, abbigliamento, mensa, spese di trasporto urbano, spese medico farmaceutiche.

Per semplificare l’individuazione degli esborsi non coperti dall’assegno di mantenimento e quindi da ripartire tra le parti i Tribunali recepiscono dei protocolli che hanno la valenza di orientare e guidare i genitori, nell’ottica di ridurre il contenzioso familiare. 

Le spese straordinarie vanno concordate tra le parti. Di regola è il genitore collocatario che richiede all’altro un preventivo consenso in ordine all’esborso che dovrà affrontare. Il genitore che intende opporsi alla spesa straordinaria dovrà motivare tempestivamente il proprio dissenso.

Da ultimo, l’indirizzo giurisprudenziale avallato dalla Cassazione in tema di spese straordinarie tra coniugi sancisce che il principio di bi genitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino corrispondenti all’interesse del figlio, beneficiario del diritto al mantenimento, sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 12013/2016).

Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione di maggior interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Conseguentemente, se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spese rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 16175/2015).

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Avv. Giulia Sorrentino - Avvocato civilista a Modena

Sono Giulia Sorrentino, avvocato civilista, specializzata in contrattualistica, diritto dei trasporti, diritto commerciale e bancario. Laureata con lode all'Università di Catania, ho svolto un tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bologna e ho conseguito l'abilitazione nel 2018. Collaboro con uno studio professionale a forte vocazione internazionale ove fornisco assistenza e consulenza professionale, giudiziale e stragiudiziale, a privati e imprese. Offro servizi legali su tutto il territorio nazionale, credendo fortemente nella digitalizzazione del settore.




Giulia Sorrentino

Esperienza


Contratti

Mi occupo quotidianamente di contrattualistica, redazione, stesura di accordi e interpretazione di scritture private. Lavoro a stretto contatto con società e privati che necessitano di consulenza e assistenza legale nei vari settori operativi (appalti, trasporti, agenzia).


Diritto civile

L'interesse per il diritto civile caratterizza da sempre il mio percorso formativo, di studi e professionale. L'interazione tra privati, persone fisiche e imprese, è rimessa al diritto civile di cui mi occupo nelle sue molteplici sfaccettature. Seguo sia privati che aziende offrendo un supporto concreto, rapido e risolutivo alle questioni che di volta in volta si presentano.


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La normativa in materia bancaria e finanziaria è in continuo aggiornamento e con costanza, periodicamente, analizzo e studio le modifiche del settore per offrire un riscontro adeguato alla clientela. Mi sono occupata di casi di frode informatica, phishing e in generale operazioni bancarie non autorizzate in grado di pregiudicare i consumatori che spesso si trovano ad operare in un sistema, informatico on line, esposto e non completamente protetto da interferenze terze.


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Referenze

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Rebecca S.

Ho contattato l'Avv. Sorrentino per una consulenza in materia civilistica (appalto). L'Avv. ha saputo, con competenza, assistermi ed ha fornito un supporto fondamentale nella trattativa conclusa. Ne ho apprezzato molto la disponibilità e l'onestà professionale. Rebecca S. (Bomporto)

Pubblicazione legale

Inquilino rumoroso. Le molestie come causa di risoluzione del contratto di locazione.

Pubblicato su IUSTLAB

Quando viene concesso in locazione un immobile, normalmente, si inseriscono clausole che regolamentano i rapporti tra le parti, conduttore(inquilino) e locatore(proprietario). Gli aspetti non puntualmente regolamentati dal contratto sono di regola integrati dalla disciplina codicistica, ossia dagli artt. 1571 ss c.c. Tra gli obblighi imposti per legge a carico dell’inquilino vi è quello di servirsi del bene osservando la diligenza del buon padre di famiglia . Con questa formula si fa riferimento alla diligenza media, nell’uso e nella custodia del bene, ossia alla diligenza che un uomo medio è tenuto ad osservare, secondo le regole di comune esperienza. Si tratta di un parametro di riferimento che ritroviamo spesso nelle previsioni codicistiche e che viene utilizzato per far comprendere il livello di cura richiesto, in questo caso nel godimento del bene. Nel corso della locazione, il conduttore non deve compiere alcun abuso, ossia deve evitare qualsiasi comportamento che si traduca in una lesione o compromissione degli interessi del locatore . L’obbligo che fa capo all’inquilino di servirsi del bene osservando la “ diligenza del buon padre di famiglia ” impone a quest’ultimo di evitare, altresì, comportamenti molesti nei confronti dei vicini, a pena di risoluzione del contratto. La diligenza richiesta non solo nei rapporti interni tra conduttore e locatore, per ciò che attiene all’immobile locato, ma assume anche una portata verso l’esterno nei rapporti tra conduttore e terzi. Secondo la giurisprudenza prevalente l’obbligo del conduttore di usare, nel godimento del bene, la diligenza del buon padre di famiglia deve ritenersi violata non soltanto quanto il conduttore arrechi un danno materiale all’immobile, ma anche quanto egli o le persone della sua famiglia con lui conviventi agiscano in modo da ledere l’interesse del locatore al valore locativo della cosa, il quale va inteso non solo in senso materiale, ma anche morale per il disagio e il discredito che possono derivare. In poche parole, è abuso della cosa locata e quindi inadempimento il comportamento del conduttore rissoso, molesto e violento nei confronti dei vicini. Il comportamento dell’inquilino che molesta gli altri vicini integra un inadempimento contrattuale, sotto forma di abuso della cosa locata, nei confronti del locatore, il quale se tollerasse tali molestie dovrebbe rispondere come di fatto proprio verso gli altri inquilini. Il contratto di locazione può quindi essere risolto non solo se vi è una diminuzione di valore del bene, ma anche quando il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per molestie dell’inquilino. Per molestia si intende un comportamento lesivo degli interessi altrui, talmente grave da giustificare l’interruzione del rapporto. Ad esempio integra una molestia imbrattare di vernice la porta del vicino, insultare ripetutamente lo stesso ecc.. ecc. #locazione #abuso #immobile #condominio

Titolo professionale

Corso specialistico per giovani avvocati in assistenza e consulenza legale per le aziende del settore edile

Ordine degli avvocati di Modena - 1/2022

Il corso frequentato, strutturato in una fase teorica e in una pratica a stretto contatto con le aziende edili del territorio, ha avuto l'obiettivo di offrire una formazione giuridica di supporto per le aziende, nell'ottica di rispondere concretamente alle problematiche emergenti e attuali.

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Lo studio

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Via Cesare Battisti 63
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