Avvocato Giulia Sorrentino a Modena

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Spese straordinarie. Il preventivo necessario accordo ed il superiore interesse del minore.

Scritto da: Giulia Sorrentino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il dovere di contribuire al mantenimento dei propri figli non viene meno con la fine del matrimonio o della mera convivenza, ma è stabilito per legge, rispondendo ad un superiore interesse solidaristico.

Nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, è di regola il giudice che adotta tutti i provvedimenti che riguardano i minori, anche per ciò che concerne il contributo al mantenimento. Il genitore presso cui il minore è collocato è di regola destinatario di un contributo al mantenimento. Le spese straordinarie, invece, sono poste a carico di entrambi i genitori. Ovviamente non è escluso che il Giudice o le parti di comune accordo stabiliscano diversamente, tenuto conto delle circostanze del singolo caso concreto.

Spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento e spese straordinarie da dividere.

 Per tali spese non esiste una elencazione tassativa. La giurisprudenza tende a qualificare straordinarie le spese – escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – che riguardano eventi eccezionali o rispondono ad esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (es. spese per interventi chirurgici, occhiali da vista, lezioni private, viaggi studio, attività sportive agonistiche).

Di converso, rientrano nelle spese ordinarie, ricomprese nel contributo al mantenimento, tutti gli esborsi che ricorrono frequentemente, come: spese per vitto, abbigliamento, mensa, spese di trasporto urbano, spese medico farmaceutiche.

Per semplificare l’individuazione degli esborsi non coperti dall’assegno di mantenimento e quindi da ripartire tra le parti i Tribunali recepiscono dei protocolli che hanno la valenza di orientare e guidare i genitori, nell’ottica di ridurre il contenzioso familiare. 

Le spese straordinarie vanno concordate tra le parti. Di regola è il genitore collocatario che richiede all’altro un preventivo consenso in ordine all’esborso che dovrà affrontare. Il genitore che intende opporsi alla spesa straordinaria dovrà motivare tempestivamente il proprio dissenso.

Da ultimo, l’indirizzo giurisprudenziale avallato dalla Cassazione in tema di spese straordinarie tra coniugi sancisce che il principio di bi genitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino corrispondenti all’interesse del figlio, beneficiario del diritto al mantenimento, sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 12013/2016).

Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione di maggior interesse per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Conseguentemente, se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entità della spese rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 16175/2015).

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Avv. Giulia Sorrentino - Avvocato civilista a Modena

Sono Giulia Sorrentino, avvocato civilista, specializzata in contrattualistica, diritto dei trasporti, diritto commerciale e bancario. Laureata con lode all'Università di Catania, ho svolto un tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bologna e ho conseguito l'abilitazione nel 2018. Collaboro con uno studio professionale a forte vocazione internazionale ove fornisco assistenza e consulenza professionale, giudiziale e stragiudiziale, a privati e imprese. Offro servizi legali su tutto il territorio nazionale, credendo fortemente nella digitalizzazione del settore.




Giulia Sorrentino

Esperienza


Diritto civile

L'interesse per il diritto civile caratterizza da sempre il mio percorso formativo, di studi e professionale. L'interazione tra privati, persone fisiche e imprese, è rimessa al diritto civile di cui mi occupo nelle sue molteplici sfaccettature. Seguo sia privati che aziende offrendo un supporto concreto, rapido e risolutivo alle questioni che di volta in volta si presentano.


Contratti

Mi occupo quotidianamente di contrattualistica, redazione, stesura di accordi e interpretazione di scritture private. Lavoro a stretto contatto con società e privati che necessitano di consulenza e assistenza legale nei vari settori operativi (appalti, trasporti, agenzia).


Diritto bancario e finanziario

La normativa in materia bancaria e finanziaria è in continuo aggiornamento e con costanza, periodicamente, analizzo e studio le modifiche del settore per offrire un riscontro adeguato alla clientela. Mi sono occupata di casi di frode informatica, phishing e in generale operazioni bancarie non autorizzate in grado di pregiudicare i consumatori che spesso si trovano ad operare in un sistema, informatico on line, esposto e non completamente protetto da interferenze terze.


Altre categorie:

Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Diritto commerciale e societario, Diritto di famiglia, Tutela del consumatore, Divorzio, Matrimonio, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto dei trasporti terrestri, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Phishing Frode informatica. La responsabilità della vittima e della banca.

Pubblicato su IUSTLAB

Negli ultimi anni, l’incremento della digitalizzazione, anche nel settore bancario, ha aumentato notevolmente i rischi in capo alla clientela, sempre più esposta a nuove tipologie di frodi e truffe. Con l’espressione phishing si fa riferimento ad una truffa realizzata attraverso internet. Lo schema dell’operazione fraudolenta è il seguente: l’utente riceve messaggi di posta elettronica che riproducono l’interfaccia e le comunicazioni utilizzate da istituti di credito, chiedendo l’inserimento di dati riservati (password, codici utente, pin). I dati riservati, una volta forniti, vengono di fatto acquisiti fraudolentemente da soggetti terzi che li useranno per accedere con le vostre credenziali ed effettuare operazioni disparate. La prima cosa da fare in questi casi è mettervi in contatto, magari recandovi personalmente, con il Vostro istituto di credito per capire effettivamente se l’email ricevuta parte proprio dalla vostra banca. Tenete presente che, generalmente, gli istituti di credito non contattano la clientela tramite email chiedendo l’inserimento di dati sensibili e riservati. In questo articolo ho intenzione di approfondire gli aspetti civilistici di riparto della responsabilità quando si verifica un fenomeno come quello in esame. Nello specifico, si tratta di capire chi risponde dell’avvenuta sottrazione delle credenziali e quindi della truffa perpetrata ai danni dell’utente? In questi casi, la condotta del singolo assume un peso decisivo. Non esiste una risposta univoca e valida sempre, ma occorre differenziare a seconda dei casi e delle peculiarità della vicenda. Quando è responsabile la vittima di phishing? Casistica Molte pronunce dell’Arbitro bancario finanziario riconoscono una condotta colposa del danneggiato, il quale ha rivelato le credenziali riservate a fronte di email truffaldine redatte con evidente scopo fraudolento . Indice dello scopo fraudolento è per esempio l’uso di un linguaggio non corretto, lessico inadeguato e presenza di errori ortografici manifesti nella comunicazione email. Tali elementi devono far sorgere in capo al singolo un fondato dubbio circa l’identità del mittente. In poche parole, l’utente danneggiato, il quale ha rivelato le proprie credenziali di accesso al sistema di home banking non cogliendo le spie d’allarme presenti nei messaggi email, è personalmente responsabile dell’accaduto, ponendo in essere una condotta colposa. Diversamente, in altre ipotesi il Giudice ha ritenuto responsabile la banca per non aver adottato e offerto un adeguato sistema di sicurezza. Nel caso di specie, per esempio, l’utente non disponeva di una password aggiuntiva rispetto quella di accesso. Un altro indice di bassa sicurezza del sistema e quindi di responsabilità della banca è dato dalla comunicazione di “ anomalia dell’operazione ” che perviene tramite email e non sms. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto il messaggio sms un mezzo di comunicazione più celere e letto con maggior frequenza rispetto la casella postale, quindi più idoneo a raggiungere velocemente il cliente colpito dalla frode. Grava sulla banca la prova del corretto funzionamento del proprio sistema. Tale considerazione si collega con quanto approfondito nel precedente articolo (inserire link). L’istituto di credito è tenuto ad una diligenza “qualificata”, quella dell’accorto banchiere, e la corretta operatività del servizio bancario Phishing e Skimming le nuove frontiere della frode Dal phishing va distinto lo skimming. Quest’ultimo non è altro che un diverso fenomeno criminale realizzato tramite un apparecchio per la lettura e memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte di credito. Lo skimming identifica le truffe realizzate tramite clonazione di carte di credito o debito. Il phishing, invece, identifica le truffe basate su transazioni on line non autorizzate. La polizia postale indica dei protocolli comportamentali che potranno esserti d’aiuto.

Pubblicazione legale

Codice di condotta in materia di Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

Pubblicato su IUSTLAB

Con delibera del 06 ottobre 2022 è stato ufficialmente accreditato il nuovo Organismo di Monitoraggio per tutelare i dati dei consumatori nei sistemi di informazione creditizia (SIC). I Sistemi di informazione creditizia sono banche dati consultabili da istituti di credito, finanziarie, società di leasing e in generale i soggetti che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento per l’acquisto/fornitura di beni o servizi, al fine di verificare la solvibilità e affidabilità dei richiedenti il credito. Dalle informazioni contenute in queste banche dati può dipendere la concessione o meno di un credito. Diventa quindi indispensabile una regolamentazione precisa e puntale dei dati e delle informazioni contenute nei relativi sistemi. Il Garante della Privacy ha definitivamente approvato il nuovo Codice di condotta in materia di SIC. Il codice di condotta contiene: - Le categorie dei dati che possono formare oggetto di trattamento (dati anagrafici, socio – demografici, contabili non anche i dati sensibili); - Gli obblighi da rispettare per il trattamento dei dati da parte degli operatori (periodo di conservazione dati); - Le modalità di raccolta e registrazione dati; - I tempi di conservazione; - Le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione; Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali, le verifiche sul rispetto del codice di condotta e sull’eventuale violazione dello stesso sono rimesse all’Organismo di Monitoraggio frodi al quale potrà essere proposto reclamo.

Titolo professionale

EFLIT - English for law & international Transactions

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - 1/2023

Corso di formazione continua a permanente di inglese giuridico.

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Lo studio

Giulia Sorrentino
Via Cesare Battisti 63
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