Sentenza giudiziaria:
Con la sentenza ottenuta dalle Sezioni Unite è stato pronunciato il principio di diritto secondo il quale nessuna autonoma rilevanza può avere il volume d'affari di un creditore che si assuma privilegiato ex art. 2715 bis nr. 5 c.c. in quanto la natura artigiana del creditore non può essere desunta dal volume di affari in sé considerato, ma dalla natura artigiana dell'impresa creditrice che deriva da altri fattori, in particolare dalla prevalenza dell'apporto personale di lavoro dell'artigiano rispetto al capitale impiegato nell'esercizio dell'impresa. E ciò anche prima della novella che ha modificato l'art. 2715 nel 2012.