Pubblicazione legale:
Con una recente sentenza (Sez. III, 07/11/2024, n. 43142), la Corte di legittimità si è pronunciata sul concetto di partecipazione rilevante ex art. 74, D.P.R. n. 309/1990, ribadendo che la condotta partecipativa ad un'associazione il cui fine è il traffico illecito di sostanze stupefacenti comporta "la costante disponibilità a fornire le sostanze coinvolte nel traffico stesso, stabilendo un rapporto duraturo tra chi fornisce la droga e gli spacciatori che la distribuiscono al dettaglio, a condizione che siano provate la consapevolezza e la volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire il raggiungimento dell'obiettivo comune di trarre profitto dal commercio di droga".