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Il TAR Milano annulla la delibera Arera n. 266/2022 sulla tassazione degli extra profitti

Annullate le richieste economiche a titolo di extra profitti per le società che producono energia




Caso legale: La Società assistita opera nel settore della produzione di energia elettrica e, in particolare, produce energia mediante un impianto fotovoltaico. Con l'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni), il legislatore ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022. L’articolo 15-bis stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, un prezzo di riferimento che rappresenta “l’equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”). La stessa norma stabilisce anche che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenti un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE. Con il D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni), il legislatore, ha introdotto in sede di conversione l'art. 15 bis rubricato "ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili". Sulla base della predetta normativa, l’Autorità per l’energia (ARERA), con la delibera 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022, ha reso note le modalità e le tempistiche con le quali il GSE procederà all’attuazione della misura del prefato articolo. In particolare, si è proceduto a richiedere alle società produttrici di energia degli esosi importi a titolo di extra profitti. Per tale ragione si è reso necessario impugnare tali atti amministrativi innanzi al TAR Milano. L'azione ha avuto esito positivo così come riportato nel provvedimento allegato all'articolo richiamato nel link.

Fonte: Sito web Studio Legale ACT Law Firm - clicca quì



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Giulio Leo

Avvocato