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**Il Contratto di Appalto per Lavori Edili: Libertà di Scelta e Tutela per il Committente**

Scritto da: Giulio Mario Guffanti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Spesso i lavori di ristrutturazione della propria abitazione possono trasformarsi in un vero e proprio incubo, con ritardi, problemi di qualità e difficoltà nella gestione del rapporto con l'appaltatore. Tuttavia, è cruciale comprendere che il contratto di appalto non è una prigione: il committente ha diritti e strumenti di tutela nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non proceda come previsto.


Uno degli aspetti fondamentali riguarda il diritto al recesso del committente, il quale non è vincolato solamente al caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Questo tipo di contratto è strettamente legato alla fiducia nell'esecutore dei lavori, che deve perdurare fino alla conclusione delle opere. Spesso, però, questo aspetto è poco conosciuto o trascurato dai committenti, che pensano di essere vincolati a imprese poco serie o che non rispettano gli accordi. È importante sapere che il contratto di appalto può essere receduto in qualsiasi momento, anche se i lavori sono in corso, senza la necessità di specificare la ragione del recesso.


Tuttavia, è essenziale che il committente presti attenzione al fatto che il codice prevede una tutela anche per l'impresa esecutrice. In caso di recesso dal contratto senza giustificazione, l'impresa ha diritto al pagamento delle opere eseguite fino a quel momento e dei materiali acquistati per il cantiere, che rimarranno di proprietà del committente. Inoltre, sarà riconosciuto all'impresa il mancato guadagno, solitamente quantificato intorno al 10% del totale delle opere mancanti.


Se il recesso è motivato da un'inesatta esecuzione dei lavori o da ritardi rispetto a quanto stabilito nel contratto, l'impresa ha diritto al pagamento delle opere eseguite e dei materiali acquistati per il cantiere, ma dovrà compensare il mancato guadagno con i costi di ripristino e rifacimento del lavoro mal eseguito.


Questo significa che se l'impresa non rispetta gli obblighi contrattuali, ad esempio ritardando i lavori o consegnando un risultato di scarsa qualità, il committente ha il diritto di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno subito.


Recentemente, anche la Cassazione ha confermato questo principio, sottolineando che il committente non è obbligato ad accettare passivamente lavori che non rispettano gli accordi contrattuali, ma ha il diritto di agire per tutelare i suoi interessi e ottenere un'adeguata riparazione dei danni.


Inoltre, il committente ha diritto a una garanzia per i vizi dei lavori, che deve essere fornita dall'appaltatore. Questo significa che se emergono difetti o problemi dopo la consegna dei lavori, il committente ha il diritto di richiedere la riparazione dei vizi entro i termini previsti dalla legge.


In sintesi, il contratto di appalto per lavori edili non deve essere vissuto come una prigione, ma come un accordo che garantisce diritti e protezione al committente. In caso di problemi, è importante agire tempestivamente e ricorrere alle misure di tutela previste dalla legge, per ottenere la giusta riparazione dei danni subiti e salvaguardare i propri interessi.



Pubblicato da:


Giulio Mario Guffanti

Avvocato Civilista