Sentenza giudiziaria:
Nel caso in cui si verifichi l'evento del nuovo matrimonio del beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilità (acquisito per il decesso del coniuge titolare del trattamento) non sussiste alcun obbligo a carico di quest'ultimo di comunicare tale evento all'INPS, in quanto l'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede infatti che analoga comunicazione sia fatta dal Comune all'INPS.