Sentenza giudiziaria:
La determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà , convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Ancor più specificamente il tenore di vita che l'assegno di mantenimento deve assicurare non è quello goduto durante la convivenza, bensì un tenore analogo, che tenga conto dell'effetto economico negativo che, fisiologicamente, la separazione comporta nella gestione del ménage familiare e deve inoltre essere valutata la capacità di guadagno del coniuge richiedente in termini concreti e non meramente astratti.