Pubblicazione legale:
PATTI PREMATRIMONIALI – COSA ACCADE IN ITALIA
Non siamo in America ma se
(ricerca condotta dall’IMR Ricerche/Centro Nazionale Studi e Ricerche sul
Diritto della Famiglia) il 23% degli italiani single, è favorevole a stipulare
un patto prematrimoniale, non possiamo più limitarci, a parlare dei casi
Marshall o Douglas in forma di gossip.
Negli ultimi anni, gli echi
di quella giurisprudenza d’oltre oceano, favorevole ai prenuptial agreements
in contemplation of divorce (Stati Uniti), per i quali ha giocato un
ruolo determinante il passaggio dal divorzio per colpa al no fault
divorce, sono giunti sino a noi.
In Germania, è nota la
pratica di predeterminare gli effetti di un divorzio, dettando i criteri per la
determinazione dell’assegno o per la sua rinunzia, ma anche esperienze
culturalmente prossime alla nostra conoscono l’istituto: il Codi de familia
catalano disciplina il capitols matrimonials ed il Code Civil
francese, offre ai coniugi una vasta gamma di contratti tramite i quali,
possono disciplinare il regime di comunione in vista di un divorzio.
More solito, è sempre
una questione culturale: le regole che disciplinano la famiglia sono state
considerate nella nostra tradizione, indisponibili.
Ma come sempre accade, la
vita reale corre più veloce della penna del giurista. Se così non fosse,
l’uso della convenzione matrimoniale – separazione dei beni – non avrebbe
fatto, un ingresso così massiccio nei matrimoni italiani e questo, per il
timore di fronteggiare aleatori meccanismi giuridici legati allo scioglimento
del regime legale.
Certo è, che dovremo prendere
dimestichezza con accordi del genere in considerazione, dell’incremento dei
matrimoni caratterizzati dalla presenza di un elemento di estraneità, del
principio introdotto dall’art. 30 della l. 218/1995, secondo cui i coniugi
possono derogare al criterio fissato per l’individuazione della disciplina
applicabile ai loro rapporti e per l’entrata in vigore nel 2012, del
Regolamento (tra i pioneri sottoscrittori) in tema di legge applicabile alle
cause transnazionali di separazione e divorzio, che riserva una disciplina
di favore per gli accordi prematrimoniali.
La giurisprudenza
italiana, si è pronunziata in diverse occasioni sulla validità di tali
intese con un atteggiamento ondivago, passando da concezioni possibiliste a
posizioni negazioniste. Dopo iniziali aperture negli anni Settanta,
A conferma dei ripetuti
sbandamenti, la giurisprudenza non esita a violare i più saldi principi
dell’ordinamento, affermando pure, che la nullità di tali accordi
sarebbe invocabile dal coniuge avente diritto all’assegno e deducibile,
soltanto nella procedura di divorzio, introducendo oltre che una singolare
forma di prescrizione, il principio della indissolubilità matrimoniale e
patrimoniale.
C’è che così ragionando
l’eventuale accordo preventivo, potrà essere sottoscritto da una parte con la
riserva di porlo in discussione nella fase divorzile, dimenticando l’interprete
che oggetto della pattuizione non è lo status coniugale – “mi impegno
a non divorziare”, ma le conseguenze di carattere patrimoniale
connesse all’eventuale scioglimento del matrimonio.
Quasi sull’orlo di una crisi
di nervi,
In verità
Evidente, salvando
l’impostazione di fondo seguita dal Supremo Collegio, lo sforzo di
realizzare un risultato di equità sostanziale, conseguito ricorrendo ad
un distinguo volto a sottrarre l’accordo in oggetto, al novero di
quelli preventivi.
In realtà, la pronuncia che
annuncia un’inversione di rotta, fa seguito alla decisione del Tribunale di
Torino del 20 aprile 2012, nella quale viene stabilito che “L’accordo
concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale
ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art.
160 c.c.” ed al vento delle riforme, inaugurato dal disegno
di legge n. 2629, – “Modifiche al codice civile e alla legge 1º dicembre
1970, n.
Superato lo scoglio
dell’inammissibilità, occorre prendere atto che il matrimonio è affrontato
oggi, con uno spirito diverso da quello che animava i nostri nonni, sicchè, la
possibilità di regolamentare anticipatamente le conseguenze della fine del
rapporto, avrebbe il pregio di diminuire il contenzioso, i tempi ed i
costi, fermo il potere-dovere dell’autorità giudiziaria di valutarne l’equità
con speciale riguardo all’interesse dei figli.
Certamente la redazione
di patti prematrimoniali costringerà il legislatore ad occuparsene sempre
di più.