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Coppie di fatto e contratto di convivenza : forme di tutela - modello di contratto di convivenza
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Coppie
di fatto e contratto di convivenza : forme di tutela - modello di
contratto di convivenza Quando
si parla di famiglia di fatto (anche detta “convivenza more
uxorio ”)
si fa riferimento all’ unione
stabile e
alla comunione
di vita spirituale
e materiale tra
due persone, non
fondata sul matrimonio .
Si
tratta di un fenomeno in costante aumento, ma che non ha ancora
trovato un esplicito riconoscimento nella legge, nonostante le
numerose proposte. Infatti, per il nostro ordinamento, solo
il matrimonio creano
legami di parentela e affinità da cui poi discendono diritti
e doveri morali
ed economici.
Ciononostante,
alle coppie di fatto è consentito dare una disciplina alla propria
unione attraverso alcune convenzioni .
Esse, tuttavia, non
possono regolare questioni relative ad aspetti
personali (come
ad esempio il dovere di fedeltà), ma possono incidere solo
sugli aspetti
economici .
Uno
di questi strumenti è il contratto
di convivenza (di cui alleghiamo una bozza -all.1) .
Si
tratta di una scrittura privata (un atto cioè scritto e firmato tra
le parti, senza l’assistenza di un notaio o di altro
professionista), tesa a regolamentare le
questioni economiche della
coppia di fatto nel
caso di cessazione del rapporto sentimentale ed
evitare di dover poi intraprendere una causa.
La
validità del contratto può essere limitata nel
tempo in
modo da poter riconsiderare eventuali cambiamenti economici delle
parti: ad esempio, potrà prevedersi che gli accordi andranno
riformulati nel caso in cui la parte economicamente più debole trovi
una occupazione stabile.
Non si
possono inserire penali ,
ossia obblighi
a pagare un risarcimento in caso di rottura della convivenza.
Si può
inoltre prevedere nel contratto:
– la
costituzione di un fondo
comune per
le spese sostenute per il nucleo familiare: ad esempio le parti
potranno stabilire di aprire un conto corrente (anche a firma
disgiunta), destinandone l’utilizzo solo per spese necessarie ai
bisogni della famiglia e non per l’utilizzo strettamente personale;
– il
versamento di una somma
in caso di rottura della
convivenza: cioè potrà stabilirsi che, in caso di cessazione del
rapporto, la parte economicamente più debole percepirà mensilmente
dall’altra, una somma analoga a quella prevista per il mantenimento
in caso di separazione o divorzio;
– l’assegnazione
della casa
familiare : si
può prevedere, per esempio, qualora la casa sia cointestata, chi dei
due conviventi continuerà ad abitarvi e l’ammontare di
un’indennità da corrispondere al partner che invece andrà via;
– una
regolamentazione degli acquisti compiuti
dalla coppia: la regola generale, infatti, è che proprietario del
bene è solo colui che lo acquista, salva che il partner dimostri di
aver contribuito in tutto o in parte. Le parti potranno però
accordarsi, per esempio, che tutto quanto acquistato singolarmente
dai conviventi si intenderà in comproprietà;
– una
regolamentazione delle elargizioni
in denaro o di altra natura :
si potrà, per esempio, stabilire che qualsiasi somma di denaro o
dono di una certa rilevanza, fatto all’altro durante la
convivenza, debba essere restituito alla cessazione del rapporto,
qualora il suo valore superi un certo importo.
Eredità
Nel
contratto di convivenza non è, invece, possibile prevedere impegni
in caso di morte di
uno dei due conviventi [1] . Non
si può prevedere, per esempio, di lasciare al compagno i beni alla
propria morte. Questi aspetti possono essere regolati solo con
un testamento :
sarà così possibile far ottenere una quota dei propri beni al
partner.
Attraverso
il testamento, si potrà attribuire al compagno la cosiddetta quota
disponibile ,
ossia tutto quello che per legge non spetta agli altri familiari
(anche detti legittimari ),
ossia coloro che – in presenza di uno strettissimo legame di sangue
(come nel caso di figli) o di coniugio con il testatore – non
possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto
intangibile ad una prestabilita quota del patrimonio ereditario,
anche contro la volontà dello stesso testatore (per loro si parla
di successione
necessaria ) [2].
Senza
testamento ,
al contrario, nulla spetterebbe al convivente. Questo è uno degli
aspetti più lacunosi e criticati della nostra legge in materia di
coppie di fatto.
Sarà
perciò importante una attenta valutazione di ogni aspetto,
preferibilmente fatta con l’ ausilio
di un avvocato ,
onde evitare che in caso di morte, gli eredi possano voler
agire in giudizio per veder reinseriti nella massa ereditaria dei
beni invece esclusi.
Tutela
dei figli
Nel
caso in cui dall’unione delle parti siano nati dei figli [3], essi
hanno gli stessi diritti dei figli nati all’interno del matrimonio.
In questo, la recente riforma del diritto di famiglia ha apportato
una piena equiparazione tra i figli legittimi e quelli che, un tempo,
venivano chiamati “naturali”. Si pensi , ad
esempio che, prima della riforma, al figlio naturale non era
riconosciuto il rapporto di parentela con i nonni; per cui, alla
morte di un nonno senza testamento, nulla sarebbe spettato per
legge ai
nipoti (ed anche in caso di testamento, il lascito li avrebbe potuti
riguardare solo per la quota cosiddetta disponibile). Oggi invece i
figli nati fuori del matrimonio vengono considerati “parenti” a
tutti gli effetti e possono essere eredi come se fossero nati
all’interno del matrimonio.
Il
trust
Un
altro istituto che – a differenza del fondo patrimoniale – è
utilizzabile anche dalla sola coppia di fatto o famiglia convivente,
è costituito dal trust [4] .
Esso può essere utilizzato al fine di garantire, in caso di decesso
di uno dei conviventi, una certezza patrimoniale ai superstiti.
Attraverso
il trust è possibile garantire una tutela
giuridica a minori e disabili ,
senza doversi rivolgere all’autorità giudiziaria (tribunale dei
minori o giudice tutelare) per ottenere l’autorizzazione al
compimento di determinati atti.
Norme
di legge sulle coppie di fatto
Da
quanto si è visto sin ora, sono le coppie di fatto ad avere l’onere
di autoregolamentarsi con i patti privati. Tuttavia, questo non vuol
dire che la legge non
contenga alcune disposizioni che regolino i casi di convivenza. Oltre
alla Costituzione [5] ,
vi sono altre ipotesi già previste dalla legge:
– viene
data rilevanza all’attività lavorativa prestata dal
convivente nell’impresa
familiare [6] ;
– viene
riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto
di locazione ,
sia in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, sia in
presenza di figli, quando si sia allontanato dall’abitazione per
cessazione del rapporto di convivenza [7] ;
– è
considerata famiglia
anagrafica ogni
nucleo fondato su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e
dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti [8];
– è
prevista la facoltà di astenersi
dal testimoniare anche
per il convivente [9] ;
– in
tema di maltrattamenti
in famiglia ,
è operata una totale equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia
legittima [10].
ALL.1
- MODELLO DI CONTRATTO DI CONVIVENZA
Tra
la Sig.ra Caia………….. e il Sig. Tizio…………..
Premesso
che
– le
Parti intendono disciplinare un rapporto di convivenza
regolando la situazione di fatto tra loro esistente anche sotto il
profilo giuridico, nel rispetto delle norme dell’ordinamento
italiano;
– con
la presente scrittura privata le Parti intendono attribuirsi
diritti e doveri reciproci.
Tanto
premesso:
1.
Le Parti si obbligano a rispetto e assistenza reciproci;
2.
ciascuna parte si obbliga a provvedere alle esigenze del nucleo
familiare proporzionalmente al proprio reddito ed
alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo.
A tal
fine, le Parti hanno aperto il c.c.postale. n° ………………………………
Si
precisa che la Sig.ra non percepisce alcun reddito.
Il
Sig. Tizio, percepisce ……………………………………..
3.
Il Sig. Tizio è proprietario
dell’immobile …………………………. che verrà utilizzato
quale abitazione dalle parti. La Sig.ra occuperà
l’immobile in virtù di un comodato a titolo gratuito con obbligo
di rilasciarlo entro 2 mesi dalla data di cessazione della
convivenza.
4 . I beni
mobili all’interno
della casa sono al 50%, di proprietà di entrambe le parti, con
esclusione dei beni personali.
5.
La cessazione
della convivenza potrà
avvenire, oltre che di comune accordo, anche per iniziativa
unilaterale
di una delle parti e dovrà essere comunicata all’altra con
raccomandata a.r.
In tal
caso:
a) si
procederà alla divisione dei beni mobili risultante dall’allegato
elenco;
b) il
sig. Tizio, contribuirà ad eventuali spese necessarie per la
locazione o l’acquisto di una nuova abitazione della Sig.ra Caia,
versando un importo mensile di Euro …………………a partire
dalla data di cessazione della convivenza;
c) il
cane Rex sarà affidato alla sig.ra Caia con facoltà di prelievo per
il Sig. Tizio nei seguenti giorni……….
6. La
presente scrittura privata con i relativi allegati annulla ogni
precedente accordo o qualunque altro accordo scritto o orale
intervenuto tra le parti.
7.
Il presente accordo potrà essere oggetto di integrazione, modifica
e revoca solo
attraverso analoga scrittura privata redatta per iscritto dalle
parti, e avrà valore vincolante
a qualunque titolo per le Parti e i loro successori.
8.
Per le controversie che
dovessero insorgere tra le parti in merito all’esecuzione o
all’interpretazione delle clausole di cui alla presente scrittura
privata, sarà competente l’autorità giudiziaria di ………….
[1] L’art.
458 cod. civ. stabilisce la nullità dei patti successori
[2] Le
categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c. e vengono
individuate nel coniuge, nei figli legittimi e relativi discendenti,
cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, nei figli naturali
e relativi discendenti, negli ascendenti legittimi.
[3] La nuova
L. sulla filiazione (L.219/12) ha attribuito a tutti figli il
medesimo status giuridico
[4] In
Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge
364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992. Questa legge è
e la ratifica della convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al
Trust avvenuta il 1° luglio 1985
[5] Art
2 Costituzione
[6] Art.
230 bis cod. civ.
[7] C.
Cost. sent. n. 404/1988
[8] Art.2
D.p.r. n.136/58
[9] Art.
199 3° c. lett. A) cod. pen.
[10] Art.
572 cod. pen.