Avvocato Giuseppe Clima a Foggia

Giuseppe Clima

Esperto in anatocismo, usura, separazioni, divorzi, lavoro e previdenza


Informazioni generali

Lo studio opera su Foggia, Bari e Lecce e si occupa da oltre 30 anni di diritto bancario (anatocismo e usura), diritto di famiglia. Lo studio ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali nonchè casi di responsabilità medica, diritto commerciale e societario, del lavoro e previdenziale. Si parla fluentemente Inglese, Francese e Spagnolo .

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. Il rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto padre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Notevole esperienza nell'assistenza e patrocinio dei coniugi dinanzi ai Tribunali e Corti d'appello, maturata dal 1987.


Fallimento e proc. concorsuali

Competenze in materia fallimentare maturata attraverso varie esperienze di avvocato e Curatore fallimentare


Altre categorie:

Usura, Recupero crediti, Multe e contravvenzioni, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie, Eredità e successioni, Divorzio, Domiciliazioni, Diritto assicurativo, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Mobbing, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Diritti umani, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Patti prematrimoniali – cosa accade in italia

Pubblicato su IUSTLAB

PATTI PREMATRIMONIALI – COSA ACCADE IN ITALIA Non siamo in America ma se (ricerca condotta dall’IMR Ricerche/Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia) il 23% degli italiani single, è favorevole a stipulare un patto prematrimoniale, non possiamo più limitarci, a parlare dei casi Marshall o Douglas in forma di gossip. Negli ultimi anni, gli echi di quella giurisprudenza d’oltre oceano, favorevole ai prenuptial agreements in contemplation of divorce (Stati Uniti), per i quali ha giocato un ruolo determinante il passaggio dal divorzio per colpa al no fault divorce, sono giunti sino a noi. In Germania, è nota la pratica di predeterminare gli effetti di un divorzio, dettando i criteri per la determinazione dell’assegno o per la sua rinunzia, ma anche esperienze culturalmente prossime alla nostra conoscono l’istituto: il Codi de familia catalano disciplina il capitols matrimonials ed il Code Civil francese, offre ai coniugi una vasta gamma di contratti tramite i quali, possono disciplinare il regime di comunione in vista di un divorzio. More solito , è sempre una questione culturale: le regole che disciplinano la famiglia sono state considerate nella nostra tradizione, indisponibili. Ma come sempre accade, la vita reale corre più veloce della penna del giurista. Se così non fosse, l’uso della convenzione matrimoniale – separazione dei beni – non avrebbe fatto, un ingresso così massiccio nei matrimoni italiani e questo, per il timore di fronteggiare aleatori meccanismi giuridici legati allo scioglimento del regime legale. Certo è, che dovremo prendere dimestichezza con accordi del genere in considerazione, dell’incremento dei matrimoni caratterizzati dalla presenza di un elemento di estraneità, del principio introdotto dall’art. 30 della l. 218/1995, secondo cui i coniugi possono derogare al criterio fissato per l’individuazione della disciplina applicabile ai loro rapporti e per l’entrata in vigore nel 2012, del Regolamento (tra i pioneri sottoscrittori) in tema di legge applicabile alle cause transnazionali di separazione e divorzio, che riserva una disciplina di favore per gli accordi prematrimoniali. La giurisprudenza italiana, si è pronunziata in diverse occasioni sulla validità di tali intese con un atteggiamento ondivago, passando da concezioni possibiliste a posizioni negazioniste. Dopo iniziali aperture negli anni Settanta, la Corte di legittimità nel trentennio successivo, enuclea profili di illegittimità degli accordi (illiceità della causa) tali da dissuadere il più coraggioso dei nubendi . A conferma dei ripetuti sbandamenti, la giurisprudenza non esita a violare i più saldi principi dell’ordinamento, affermando pure, che la nullità di tali accordi sarebbe invocabile dal coniuge avente diritto all’assegno e deducibile, soltanto nella procedura di divorzio, introducendo oltre che una singolare forma di prescrizione, il principio della indissolubilità matrimoniale e patrimoniale . C’è che così ragionando l’eventuale accordo preventivo, potrà essere sottoscritto da una parte con la riserva di porlo in discussione nella fase divorzile, dimenticando l’interprete che oggetto della pattuizione non è lo status coniugale – “ mi impegno a non divorziare ”, ma le conseguenze di carattere patrimoniale connesse all’eventuale scioglimento del matrimonio. Quasi sull’orlo di una crisi di nervi, la Suprema Corte c’ha “ messo la toppa ” e con una decisione del 21 dicembre 2012 (n. 23713/2012), ha ritenuto valido l’accordo stipulato tra due aspiranti coniugi, nel quale si stabiliva che in caso di fallimento dell’unione, la moglie avrebbe ceduto al marito un immobile quale indennizzo per le spese sostenute per ristrutturare la casa coniugale, qualificandolo “non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita” . In verità la Corte , proclamando la propria fedeltà all’indirizzo tradizionale propone una distinzione tra due tipi di intese: “accordi” che intendono “ regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un suo profilo (corresponsione di assegno), con arricchimenti e impoverimenti ”: accordi questi, colpiti da nullità; “ contratti ”, caratterizzati “ da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzional i”, in cui la crisi viene in considerazione alla stregua di una condizione: negozi questi, validi. Evidente, salvando l’impostazione di fondo seguita dal Supremo Collegio, lo sforzo di realizzare un risultato di equità sostanziale , conseguito ricorrendo ad un distinguo volto a sottrarre l’accordo in oggetto, al novero di quelli preventivi. In realtà, la pronuncia che annuncia un’inversione di rotta, fa seguito alla decisione del Tribunale di Torino del 20 aprile 2012, nella quale viene stabilito che “ L’accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160 c.c.” ed al vento delle riforme, inaugurato dal disegno di legge n. 2629, – “ Modifiche al codice civile e alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di patti prematrimoniali ”- e dalla proposta formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2011. Superato lo scoglio dell’inammissibilità, occorre prendere atto che il matrimonio è affrontato oggi, con uno spirito diverso da quello che animava i nostri nonni, sicchè, la possibilità di regolamentare anticipatamente le conseguenze della fine del rapporto, avrebbe il pregio di diminuire il contenzioso, i tempi ed i costi, fermo il potere-dovere dell’autorità giudiziaria di valutarne l’equità con speciale riguardo all’interesse dei figli. Certamente la redazione di patti prematrimoniali costringerà il legislatore ad occuparsene sempre di più.

Titolo professionale

Laurea magistrale in GIURISPRUDENZA presso l'Università degli Studi di Bari

UNIVERSITA' DEGLI STUDI BARI "ALDO MORO" - 3/1987

Laurea magistrale in Giurisprudenza rilasciata in data 24 marzo 1987

Pubblicazione legale

Coppie di fatto e contratto di convivenza : forme di tutela - modello di contratto di convivenza

Pubblicato su IUSTLAB

Coppie di fatto e contratto di convivenza : forme di tutela - modello di contratto di convivenza Quando si parla di famiglia di fatto (anche detta “convivenza more uxorio ”) si fa riferimento all’ unione stabile e alla comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio . Si tratta di un fenomeno in costante aumento, ma che non ha ancora trovato un esplicito riconoscimento nella legge, nonostante le numerose proposte. Infatti, per il nostro ordinamento, solo il matrimonio creano legami di parentela e affinità da cui poi discendono diritti e doveri morali ed economici. Ciononostante, alle coppie di fatto è consentito dare una disciplina alla propria unione attraverso alcune convenzioni . Esse, tuttavia, non possono regolare questioni relative ad aspetti personali (come ad esempio il dovere di fedeltà), ma possono incidere solo sugli aspetti economici . Uno di questi strumenti è il contratto di convivenza (di cui alleghiamo una bozza -all.1) . Si tratta di una scrittura privata (un atto cioè scritto e firmato tra le parti, senza l’assistenza di un notaio o di altro professionista), tesa a regolamentare le questioni economiche della coppia di fatto nel caso di cessazione del rapporto sentimentale ed evitare di dover poi intraprendere una causa. La validità del contratto può essere limitata nel tempo in modo da poter riconsiderare eventuali cambiamenti economici delle parti: ad esempio, potrà prevedersi che gli accordi andranno riformulati nel caso in cui la parte economicamente più debole trovi una occupazione stabile. Non si possono inserire penali , ossia obblighi a pagare un risarcimento in caso di rottura della convivenza. Si può inoltre prevedere nel contratto: – la costituzione di un fondo comune per le spese sostenute per il nucleo familiare: ad esempio le parti potranno stabilire di aprire un conto corrente (anche a firma disgiunta), destinandone l’utilizzo solo per spese necessarie ai bisogni della famiglia e non per l’utilizzo strettamente personale; – il versamento di una somma in caso di rottura della convivenza: cioè potrà stabilirsi che, in caso di cessazione del rapporto, la parte economicamente più debole percepirà mensilmente dall’altra, una somma analoga a quella prevista per il mantenimento in caso di separazione o divorzio; – l’assegnazione della casa familiare : si può prevedere, per esempio, qualora la casa sia cointestata, chi dei due conviventi continuerà ad abitarvi e l’ammontare di un’indennità da corrispondere al partner che invece andrà via; – una regolamentazione degli acquisti compiuti dalla coppia: la regola generale, infatti, è che proprietario del bene è solo colui che lo acquista, salva che il partner dimostri di aver contribuito in tutto o in parte. Le parti potranno però accordarsi, per esempio, che tutto quanto acquistato singolarmente dai conviventi si intenderà in comproprietà; – una regolamentazione delle elargizioni in denaro o di altra natura : si potrà, per esempio, stabilire che qualsiasi somma di denaro o dono di una certa rilevanza, fatto all’altro durante la convivenza, debba essere restituito alla cessazione del rapporto, qualora il suo valore superi un certo importo. Eredità Nel contratto di convivenza non è, invece, possibile prevedere impegni in caso di morte di uno dei due conviventi [1] . Non si può prevedere, per esempio, di lasciare al compagno i beni alla propria morte. Questi aspetti possono essere regolati solo con un testamento : sarà così possibile far ottenere una quota dei propri beni al partner. Attraverso il testamento, si potrà attribuire al compagno la cosiddetta quota disponibile , ossia tutto quello che per legge non spetta agli altri familiari (anche detti legittimari ), ossia coloro che – in presenza di uno strettissimo legame di sangue (come nel caso di figli) o di coniugio con il testatore – non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una prestabilita quota del patrimonio ereditario, anche contro la volontà dello stesso testatore (per loro si parla di successione necessaria ) [2]. Senza testamento , al contrario, nulla spetterebbe al convivente. Questo è uno degli aspetti più lacunosi e criticati della nostra legge in materia di coppie di fatto. Sarà perciò importante una attenta valutazione di ogni aspetto, preferibilmente fatta con l’ ausilio di un avvocato , onde evitare che in caso di morte, gli eredi possano voler agire in giudizio per veder reinseriti nella massa ereditaria dei beni invece esclusi. Tutela dei figli Nel caso in cui dall’unione delle parti siano nati dei figli [3], essi hanno gli stessi diritti dei figli nati all’interno del matrimonio. In questo, la recente riforma del diritto di famiglia ha apportato una piena equiparazione tra i figli legittimi e quelli che, un tempo, venivano chiamati “naturali”. Si pensi , ad esempio che, prima della riforma, al figlio naturale non era riconosciuto il rapporto di parentela con i nonni; per cui, alla morte di un nonno senza testamento, nulla sarebbe spettato per legge ai nipoti (ed anche in caso di testamento, il lascito li avrebbe potuti riguardare solo per la quota cosiddetta disponibile). Oggi invece i figli nati fuori del matrimonio vengono considerati “parenti” a tutti gli effetti e possono essere eredi come se fossero nati all’interno del matrimonio. Il trust Un altro istituto che – a differenza del fondo patrimoniale – è utilizzabile anche dalla sola coppia di fatto o famiglia convivente, è costituito dal trust [4] . Esso può essere utilizzato al fine di garantire, in caso di decesso di uno dei conviventi, una certezza patrimoniale ai superstiti. Attraverso il trust è possibile garantire una tutela giuridica a minori e disabili , senza doversi rivolgere all’autorità giudiziaria (tribunale dei minori o giudice tutelare) per ottenere l’autorizzazione al compimento di determinati atti. Norme di legge sulle coppie di fatto Da quanto si è visto sin ora, sono le coppie di fatto ad avere l’onere di autoregolamentarsi con i patti privati. Tuttavia, questo non vuol dire che la legge non contenga alcune disposizioni che regolino i casi di convivenza. Oltre alla Costituzione [5] , vi sono altre ipotesi già previste dalla legge: – viene data rilevanza all’attività lavorativa prestata dal convivente nell’impresa familiare [6] ; – viene riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione , sia in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, sia in presenza di figli, quando si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza [7] ; – è considerata famiglia anagrafica ogni nucleo fondato su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti [8]; – è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente [9] ; – in tema di maltrattamenti in famiglia , è operata una totale equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia legittima [10]. ALL.1 - MODELLO DI CONTRATTO DI CONVIVENZA Tra la Sig.ra Caia………….. e il Sig. Tizio………….. Premesso che – le Parti intendono disciplinare un rapporto di convivenza regolando la situazione di fatto tra loro esistente anche sotto il profilo giuridico, nel rispetto delle norme dell’ordinamento italiano; – con la presente scrittura privata le Parti intendono attribuirsi diritti e doveri reciproci. Tanto premesso: 1. Le Parti si obbligano a rispetto e assistenza reciproci; 2. ciascuna parte si obbliga a provvedere alle esigenze del nucleo familiare proporzionalmente al proprio reddito ed alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. A tal fine, le Parti hanno aperto il c.c.postale. n° ……………………………… Si precisa che la Sig.ra non percepisce alcun reddito. Il Sig. Tizio, percepisce …………………………………….. 3. Il Sig. Tizio è proprietario dell’immobile …………………………. che verrà utilizzato quale abitazione dalle parti. La Sig.ra occuperà l’immobile in virtù di un comodato a titolo gratuito con obbligo di rilasciarlo entro 2 mesi dalla data di cessazione della convivenza. 4 . I beni mobili all’interno della casa sono al 50%, di proprietà di entrambe le parti, con esclusione dei beni personali. 5. La cessazione della convivenza potrà avvenire, oltre che di comune accordo, anche per iniziativa unilaterale di una delle parti e dovrà essere comunicata all’altra con raccomandata a.r. In tal caso: a) si procederà alla divisione dei beni mobili risultante dall’allegato elenco; b) il sig. Tizio, contribuirà ad eventuali spese necessarie per la locazione o l’acquisto di una nuova abitazione della Sig.ra Caia, versando un importo mensile di Euro …………………a partire dalla data di cessazione della convivenza; c) il cane Rex sarà affidato alla sig.ra Caia con facoltà di prelievo per il Sig. Tizio nei seguenti giorni………. 6. La presente scrittura privata con i relativi allegati annulla ogni precedente accordo o qualunque altro accordo scritto o orale intervenuto tra le parti. 7. Il presente accordo potrà essere oggetto di integrazione, modifica e revoca solo attraverso analoga scrittura privata redatta per iscritto dalle parti, e avrà valore vincolante a qualunque titolo per le Parti e i loro successori. 8. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’esecuzione o all’interpretazione delle clausole di cui alla presente scrittura privata, sarà competente l’autorità giudiziaria di …………. [1] L’art. 458 cod. civ. stabilisce la nullità dei patti successori [2] Le categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c. e vengono individuate nel coniuge, nei figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, nei figli naturali e relativi discendenti, negli ascendenti legittimi. [3] La nuova L. sulla filiazione (L.219/12) ha attribuito a tutti figli il medesimo status giuridico [4] In Italia tale sistema è stato ufficialmente introdotto dalla legge 364/89, entrata in vigore dal 1° gennaio 1992. Questa legge è e la ratifica della convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust avvenuta il 1° luglio 1985 [5] Art 2 Costituzione [6] Art. 230 bis cod. civ. [7] C. Cost. sent. n. 404/1988 [8] Art.2 D.p.r. n.136/58 [9] Art. 199 3° c. lett. A) cod. pen. [10] Art. 572 cod. pen.

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