Pubblicazione legale:
Il visto per residenza elettiva viene concesso ai cittadini stranieri che dimostrino di essere in possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e, quindi, di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa. (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011
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