Pubblicazione legale:
La C.T.R. CAMPANIA sez. SALERNO, con la sentenza n. 6736 depositata il 23 agosto 2021, nel confermare la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione ad estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali per tasse automobilistiche degli anni d’imposta 2009 e 2010, per un importo complessivo di € 15.708,12, ha stabilito alcuni principi che stanno diffondendosi nel panorama della giurisprudenza tributaria di merito.
In primis, il Collegio di Seconde Cure, aderendo all’eccezione sollevata dalla società contribuente assistita dall’ Avv. Giuseppe D’Acunti, ha ritenuto inammissibili, in quanto “in violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992”, le censure contenute nell’atto di appello di ADER perché ripetitive delle censure mosse nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado.
Nel merito, il Collegio, nel motivare la conferma della sentenza gravata, aderisce a quell’orientamento della Giurisprudenza nomofilattica che ritiene ammissibile l’eccezione di prescrizione post cartella, mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla stregua di un’azione di accertamento negativo del credito, nonché a quell’orientamento secondo il quale la richiesta di dilazione di pagamento non costituisce acquiescenza.
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