Induzione e sfruttamento della prostituzione con minaccia: nessuna misura cautelare per la persona indagata

Ordinanza del 6/2/2026 - Tribunale di Velletri




Sentenza giudiziaria: L'indagato, soggetto infraventunenne, era sottoposto a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 3 non. 4 e 8, 4 n. 1 della legge 75/1958. Secondo l'accusa, "dietro la minaccia di inviare ad amici e prossimi congiunti video e foto a chiaro contenuto sessuale che la ritraevano, reclutava [omissis] al fine d i farle esercitare l'attività di prostituzione mediante video chiamate nelle quali doveva farsi vedere in biancheria intima o nel compimento di atti di autoerotismo mentre l'utente si masturbava. Con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante minaccia.". Nell'ambito dell'attività di indagine, venivano sottoposti a sequestro il telefono cellulare, il computer e le carte di pagamento in uso all'indagato. Pertanto il Pubblico Ministero domandava l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. In sede di interrogatorio preventivo, l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere e spontaneamente ammetteva gli addebiti, evidenziando che i fatti contestati si collocavano nell'ambito di una situazione irripetibile data dalla relazione tossica intercorrente tra lui e la persona offesa. La difesa evidenziava quindi la totale mancanza di esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione del reato chiedendo il rigetto della richiesta cautelare del P.M. e, quindi, la non applicazione di alcuna misura. Il Giudice delle Indagini Preliminari, accogliendo la linea difensiva, rigettava la richiesta di applicazione della misura carceraria.



Pubblicato da:


Giuseppe De Luca

Avvocato penalista




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