Pubblicazione legale:
Poche settimane prima dell’annuncio del passaggio da “Facebook” a “Meta” e del futuro “Metaverso” , una rilevazione statistica de “Il Sole 24 Ore” metteva in evidenza la crescita del numero dei reati informatici commessi in Italia nel primo semestre del 2021 in rapporto al medesimo periodo del 2019.
Con un incremento di circa il 18% rispetto ai dati pre-CoViD, gli illeciti commessi in rete costituiscono oggi quasi la metà del totale dei reati denunciati.
Il dato statistico, per quanto suggestivo, non stupisce affatto: la limitazione degli spostamenti fisici durante lo stato di emergenza tutt’ora vigente si è tradotta in una inevitabile transizione digitale della vita lavorativa e sociale di gran parte della popolazione. E la devianza, fenomeno intrinseco dell’essere umano, ha seguito il medesimo percorso di transizione.
Nell’analisi dei dati relativi ai reati informatici occorre preliminarmente scindere due categorie di illeciti: la prima riguarda i reati, introdotti con la legge del 23 dicembre 1993, n. 547, necessariamente legati a strumenti informatici o telematici (ad esempio la frode informatica ex 640-ter c.p., l’accesso abusivo ad un sistema informatico ex 615-ter c.p. ecc.); la seconda riguarda ogni reato che può essere commesso anche mediante i predetti mezzi (ad esempio la diffamazione, la truffa, lo stalking, la pornografia minorile ecc.).
Nel momento in cui si ha che fare con la complessità dei sistemi informatici e delle architetture di rete, e con le insidie che caratterizzano la difficoltà di identificazione degli autori dei cybercrime, l’attività della polizia giudiziaria diventa particolarmente ostica.
Ciò si traduce in un proliferare di crimini su internet (specialmente nell’ambiente pressoché anarchico del c.d. dark web) e nel coinvolgimento di soggetti la cui condotta deviante è del tutto estemporanea poiché legata a garanzie di impunità non rinvenibili altrove.
In più, vi è il pericolo che l’insufficienza dei mezzi di ricerca e contrasto dei crimini informatici possa tradursi in una violazione di garanzie processuali.
A titolo esemplificativo, in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo il quale il solo indirizzo IP (e non dell’indirizzo MAC, che identifica specificatamente il dispositivo utilizzato) sia bastevole a fondare la responsabilità penale dell’imputato, essendo “sufficiente alla condanna la mera sussistenza di specifiche deduzioni tecniche […] anche in mancanza di ulteriori elementi tecnici individualizzanti, qualora non sia carente la relativa motivazione del giudice di merito.”
La soluzione, che non merita di essere condivisa in quanto comporta una grave menomazione del principio del ragionevole dubbio, mette in luce ex professo i limiti tecnici dell’attività investigativa in tema di infrastrutture di rete e dispositivi digitali.
Un sistema di pagamenti che volge verso l’eliminazione del denaro contante e la crescita esponenziale delle attività sui social network espongono i più piccoli e i più anziani a rischi tutt’ora imprevedibili, fra reati contro il patrimonio e contro la persona.
Sicché è necessario che l’Autorità Giudiziaria disponga di strumenti idonei ad osteggiare la criminalità informatica, anche attraverso la collaborazione con gli organi investigativi comunitari e, soprattutto, mediante il potenziamento delle risorse impiegate, sia tecniche che umane.
Di converso, non si può correre il rischio che la carenza degli strumenti investigativi e probatori si traduca in violazioni dei principi posti a garanzia dei diritti della persona.
Fonte: L'Edicola del Sud