Sentenza giudiziaria:
Il fatto:
- una donna veniva condannata con sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento in favore della parte civile e al pagamento delle spese legali della stessa;
- decorso il termine fissato per adempiere, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca del beneficio, rilevando l’inadempimento dell’obbligo risarcitorio.
La linea difensiva:
- la difesa produceva una memoria, allegando documentazione attestante l’oggettivo stato di indigenza della condannata: priva di redditi, disoccupata e attualmente privo di qualunque forma di sostentamento;
- veniva inoltre evidenziato che lo stesso giudice dell’esecuzione aveva ammesso l'istante al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendone formalmente l’incapacità economica: un eventuale provvedimento di revoca sarebbe dunque apparso illogico, finendo per ritenere il condannato incapace di sostenere le spese del proprio avvocato, ma contemporaneamente obbligato a pagare il risarcimento alla parte civile e le spese del suo difensore;
- veniva richiamato l'orientamento della Cassazione secondo il quale “In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio, potendo questi concedere ingresso alle documentate prospettazioni difensive e dovendo svolgere, su di esse, gli opportuni accertamenti, a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p.” (Sez. I, 17/6/2022, n. 42533).
La decisione:
- il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Bergamo rigettava l’istanza di revoca del Pubblico Ministero, accogliendo integralmente la linea difensiva e confermando definitivamente il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In sostanza, in presenza di uno stato di indigenza oggettivamente documentato, non può essere disposta la revoca della sospensione condizionale, mancando il presupposto soggettivo della colpevolezza nell’inadempimento.
Tale decisione si concilia perfettamente con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale il rispetto delle condizioni imposte con la sospensione condizionale della pena deve tenere conto della concreta situazione economica del condannato, evitando automatismi incompatibili con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.