Avvocato Giuseppe Lorefice a Capoterra

Giuseppe Lorefice

Avvocato Civilista e Penalista - Iglesias e Capoterra

Informazioni generali

Lo Studio Legale Lorefice – fondato dall’Avv. Giovanna Lorefice e dall’Avv. Giuseppe Lorefice – fornisce assistenza legale in materia civile e penale, operando in tutto il territorio della Sardegna. Inoltre, lo Studio offre assistenza stragiudiziale in ogni settore e affianca i propri assistiti nella redazione di contratti. La nostra attività mira a tutelare il cliente, risolvendo le questioni giuridiche e le relative controversie, adoperando – laddove sia possibile – strumenti alternativi quali ADR (in ambito civile).

Esperienza


Diritto civile

-Diritto delle persone -Diritto di famiglia (separazione, divorzio, etc) -Diritto successorio (testamenti, donazioni, ecc.) -Diritti reali, comunione e condominio (proprietà, servitù, possesso, usucapione, etc.) -Rapporti obbligatori (Contrattuali, da fatto illecito) -Risarcimento del danno (Sinistri stradali, responsabilità medica, ecc.)


Diritto penale

-Diritto penale della persona (violenza, minaccia, stalking, molestie, omicidio, lesioni, etc.) -Diritto penale della Pubblica Amministrazione


Negoziazione assistita

Alternative dispute resolution (Risoluzione alternativa controversie – ADR) Lo Studio Legale Lorefice – qualora sia possibile – consiglia ai propri assistiti di ricorrere a strumenti alternativi di definizione delle controversie. Vantaggi: 1. Tempi certi di definizione della vertenza Costi particolarmente contenuti Maggiore competenza tecnica degli Arbitri


Altre categorie:

Pignoramento, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Mediazione, Gratuito patrocinio, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Il reato di peculato

Pubblicato su IUSTLAB

IL REATO DI PECULATO -Art. 314, comma 1, c.p. Il reato di peculato , sancito dall’art. 314 del codice penale, dispone che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi . Il bene giuridico tutelato è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione, nonché il prestigio degli enti pubblici. Secondo l’orientamento maggioritario della Dottrina, il reato de quo tutela anche il patrimonio della P.A. Il soggetto attivo (c.d. agente del reato) può essere solamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (es: Funzionario P.A., Magistrato, Ufficiale giudiziario, Consigliere comunale, ispettore sanitario etc.). Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropria, in ragione del suo ufficio o servizio, di denaro o di altra cosa mobile, purché eserciti il possesso sulle cose sottratte o ne abbia – quantomeno – la disponibilità. Mediante l’appropriazione, il P.U. o l’incaricato di pubblico servizio realizza una interversio possessionis , esercitando sulla cosa un dominio analogo a quello esercitato dal proprietario. L’ elemento soggettivo del reato è il dolo generico, da intendersi come coscienza e volontà di compiere la condotta suesposta. ⠀ Peculato d’uso – Art. 314, comma 2, c.p. Il peculato d’uso , disciplinato dall’art. 314, comma 2, c.p., prevede che si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. In questa ipotesi, il reo agisce esclusivamente al fine di utilizzare momentaneamente la cosa, restituendola – immediatamente – dopo l’uso. Il peculato d’uso può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile, fatta eccezione per il denaro. Differentemente dal reato di cui al primo comma, il peculato d’uso prevede un trattamento sanzionatorio più mite (reclusione da 6 mesi a 3 anni), in ragione del minor disvalore della condotta. L’elemento soggettivo è il dolo specifico , in quanto il reo agisce con lo specifico scopo di restituire la cosa dopo l’utilizzo della stessa. ⠀ Casistica esemplificativa: -Integra il reato di peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (Cass. pen. n. 25255/2012); -Integra il reato di cui all’art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l’utilizzo di un bene pubblico per finalità personali qualora ciò determini una lesione dell’interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l’ente. (Cass. Pen. n. 34940/2018); -Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni, si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori. (Cass. Pen. n. 35512/2013); -La condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono di ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso, purché produca un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio. (Cass. Pen. 1327/2016).

Pubblicazione legale

Il diritto di prelazione

Pubblicato su IUSTLAB

IL DIRITTO DI PRELAZIONE ⠀ Cosa è la prelazione? La prelazione è il diritto, riconosciuto per legge ad un dato soggetto, di essere preferito ad altri – a parità di condizioni – nella conclusione di un dato affare (es. stipulazione di un contratto). La prelazione, tuttavia, opera in taluni casi specifici, espressamente disciplinati dal legislatore. Esempio: Tizio, coerede, intende vendere la propria quota ereditaria a Sempronio, suo vecchio amico. Tizio, tuttavia, dovrà notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi (indicando il prezzo di vendita). Laddove il coerede Caio dovesse esercitare il proprio diritto di prelazione (accettando, pertanto, le condizioni di vendita indicate da Tizio), Caio dovrà essere preferito a Sempronio. In quali casi è riconosciuto? -Impresa di famiglia (Art. 230-bis c.c.) -Prelazione ereditaria (Art. 732 c.c) -Prelazione urbana (L. 27 luglio 1978 n. 392) -Prelazione agraria (L. 26 maggio 1965, n. 590) ⠀ LA PRELAZIONE AGRARIA La prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti ad altri – a parità di condizioni – per l’acquisto di un terreno agricolo. Titolari del diritto: – Affittuario del terreno (purché lo conduca da almeno 2 anni) – I proprietari confinanti (a certe condizioni) Quali sono le formalità previste per legge? Il proprietario (colui che intende vendere il terreno) deve notificare, con lettera raccomandata, al titolare del diritto di prelazione la proposta di alienazione, trasmettendo il contratto preliminare di compravendita. [c.d. obbligo di denuntiatio] . Cosa avviene successivamente? Il prelazionario, se intende acquistare il terreno, dovrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 giorni dalla notifica della proposta. Esercitato tale diritto, il prelazionario dovrà versare il prezzo di acquisto del bene entro un termine indicato dalla legge. Se il prelazionario non dovesse esercitare il diritto entro 30 giorni dalla notifica, il fondo agricolo sarà liberamente trasferibile a terzi. Cosa accade se non viene assolto l’obbligo di denuntiatio ? Nell’ipotesi in cui l’alienante del fondo ometta di notificare la proposta di vendita al prelazionario, il prelazionario potrà agire – entro 1 anno dalla trascrizione del contratto – al fine di riscattare il fondo dall’acquirente.

Pubblicazione legale

Memorie difensive ex art. 121 cpp

Studio Legale Lorefice

La memoria difensiva è un atto scritto presentato (in un procedimento penale) dalle parti o dai difensori al giudice, al fine di prendere posizione su specifici fatti o questioni rilevanti del processo. La memoria difensiva, pertanto, rappresenta lo strumento attraverso cui viene garantito il contraddittorio, nonché il diritto alla difesa delle parti.

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